Acquisti da non residenti sempre inclusi nell’esterometro
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariGli acquisti di beni e servizi effettuati da un soggetto passivo nel territorio dello Stato presso soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia devono essere sempre inclusi nell’esterometro, a prescindere dal regime Iva dell’operazione e dalla natura della controparte non residente.
È quanto emerge dalla lettura della risposta n. 85 pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate in cui viene fornita risposta ad un’istanza di interpello presentata da un soggetto inglese che fruisce del regime delle “piccole imprese” (di cui agli articoli 281 e seguenti della Direttiva n. 2006/112, simile al nostro regime forfettario) e che fornisce servizi di consulenza anche a soggetti passivi d’imposta italiani.
Per effetto di tale regime, il soggetto non assume la qualifica di soggetto passivo ai fini Iva in Inghilterra ed è sprovvisto del cd. “Vat number” (corrispondente alla nostra partita Iva).
Prima di entrare nel merito della risposta dell’Agenzia, è bene ricordare che l’articolo 1 D.Lgs. 127/2015, prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2019:
- l’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica per le operazioni scambiate tra soggetti stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato (comma 3);
- l’obbligo di presentazione di un’apposita comunicazione con cadenza mensile (cd. “esterometro”) per le operazioni effettuate e ricevute con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia (comma 3-bis). Per tali operazioni, infatti, non essendo previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica il legislatore richiede la richiamata comunicazione mensile, fermo restando che sono escluse da tale obbligo le operazioni risultanti da bolle doganali e quelle per le quali facoltativamente l’operatore nazionale abbia emesso una fattura elettronica.
Nell’istanza di interpello, come anticipato, il contribuente inglese evidenzia che fruisce del regime delle “piccole imprese” per effetto del quale la normativa nazionale inglese prevede che lo stesso non assuma la qualifica di soggetto passivo d’imposta e non sia in possesso di un numero di partita Iva.
Pertanto, in analogia con quanto precisato dall’Agenzia delle entrate in relazione agli obblighi di presentazione degli elenchi Intrastat (circolare AdE 36/E/2010) la società istante ritiene che il soggetto passivo nazionale che acquista il servizio di consulenza presso il soggetto inglese (che fruisce del regime delle piccole imprese) non debba inserire l’operazione nell’esterometro in quanto la controparte non assume la qualifica di soggetto Iva.
L’Agenzia delle entrate ritiene invece che anche tali operazioni vadano incluse nella comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 poiché l’obbligo in questione prescinde sia dalla qualifica del soggetto non stabilito che pone in essere l’operazione, sia dal trattamento Iva dell’operazione.
Ciò che assume importanza, in buona sostanza, è che si tratti di una controparte non stabilita ai fini Iva nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che per la specifica operazione siano richiesti particolari adempimenti da parte del committente (o acquirente) soggetto passivo ai fini Iva in Italia.
La risposta dell’Agenzia, pertanto, conferma che nell’esterometro devono essere incluse anche quelle operazioni di acquisto che non sono rilevanti territorialmente in Italia, per le quali il soggetto passivo nazionale non ha alcun obbligo di emissione di autofattura o di integrazione della fattura del fornitore (a seconda del Paese di stabilimento).
Ad esempio, l’acquisto di un servizio relativo ad un immobile situato in Germania (e ivi soggetto ad Iva), fuori campo Iva in Italia ai sensi dell’articolo 7-quater, lett. a), D.P.R. 633/1972, posto in essere da un soggetto passivo tedesco, deve essere incluso nell’esterometro nonostante per tale operazione il soggetto committente italiano non debba adempiere ad alcun obbligo ai fini Iva (è sufficiente l’annotazione del documento in contabilità generale).
L’Agenzia precisa, infine, che la risposta dovrebbe essere valida anche dopo l’eventuale uscita del Regno Unito dalla Ue, a seguito degli accordi ai fini Iva che verranno concordati con l’Unione europea.