Acquisti intracomunitari di autoveicoli: aggiornata la comunicazione
di Luca CaramaschiDallo scorso 5 aprile 2018 sono in vigore le disposizioni contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 23.03.2018, che aggiorna gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autoveicoli di provenienza intracomunitaria. Il recente decreto abroga i precedenti decreti del 30 ottobre 2007 e del 29 marzo 2011 nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme dell’attuale decreto.
Occorre in proposito ricordare che con l’articolo 1, commi 378–380, L. 311/2004 (Finanziaria 2005) il legislatore è intervenuto prevedendo che, al fine di ottenere l’immatricolazione dei mezzi di trasporto nuovi (intesi secondo l’accezione comunitaria contenuta nell’articolo 38 D.L. 331/1993) oggetto di acquisto intracomunitario, i cessionari soggetti passivi Iva, devono trasmettere al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro 15 giorni dall’acquisto (e in ogni caso prima dell’immatricolazione), attraverso lo sportello telematico dell’automobilista di cui al D.P.R. 358/2000, il numero identificativo del fornitore e il numero di telaio del veicolo acquistato.
A tal proposito il Dipartimento per i trasporti terrestri, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, aveva adottato dapprima il D.M. 08.06.2005, poi sostituito dal successivo D.M. 30.10.2007, per disciplinare i contenuti e le modalità di comunicazione dei predetti dati. Provvedimento, quest’ultimo, oggi abrogato dal nuovo D.M. 26.03.2018 in commento.
Nel contesto delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2005 vennero poi emanati due decreti datati entrambi 25 ottobre 2007 che, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 9 e 10, D.L. 262/2006, hanno introdotto a far data dal 3 dicembre 2007, l’obbligo di effettuare il versamento dell’Iva tramite il modello F24 con elementi identificativi appositamente approvato, al fine di poter eseguire la prima immatricolazione del veicolo.
L’articolo 1 D.M. 26.03.2018 detta procedure differenziate per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea (ma anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia), in ragione delle diverse caratteristiche del soggetto acquirente:
- i soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni che ai sensi dell’articolo 38 D.L. 331/1993 effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo (SEE) attraverso canali di importazione non ufficiali (il cosiddetto “mercato parallelo”), comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento per i trasporti) i dati riepilogativi dell’operazione. L’assolvimento dell’imposta connessa ai predetti acquisti intracomunitari avviene, secondo quanto previsto dal citato L. 262/2006, mediante versamento dell’imposta relativa alla prima cessione interna utilizzando il modello F24 – Elementi identificativi;
- i soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell’Unione europea. Per l’acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera e), D.L. 331/1993 e in applicazione del successivo articolo 53, tali soggetti assolvono l’obbligo del versamento dell’Iva mediante l’utilizzo del modello di versamento F24 – Elementi identificativi.
I dati da comunicare al Dipartimento per i trasporti
Soggetti passivi |
a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione; b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo d’imposta; c) il numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo. |
Privati |
a) il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell’esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d’acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo; b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del soggetto passivo d’imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo d’imposta; c) il numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto, con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; e) il codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente. |
Soggetti passivi e privati (cessioni estere di veicoli non immatricolati) |
a) il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione; b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l’indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato; c) la data e il prezzo dell’acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; d) la data della cessione; e) il numero di fattura, per i soli soggetti di cui all’art. 1, comma 1, ed il prezzo di cessione; f) i dati identificati dell’acquirente straniero. |
Regole particolari sussistono con riferimento ai soggetti passivi che effettuano la costruzione dei autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (cosiddette “case costruttrici”). Esse assolvono alla predetta comunicazione attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all’estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro società costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, debbono intendersi per mandatari unici ed esclusivi, le imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.
Dopo aver assolto ai predetti obblighi di comunicazione, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria viene assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti.
La documentazione relativa all’acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato da privati, ed alla eventuale cessione, debbono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione di acquisto o di vendita.
Diverse, poi, sono le modalità attraverso le quali va effettuata la comunicazione e, comunque, sempre differenziate in ragione delle diverse caratteristiche del soggetto acquirente.
Le modalità alternative di comunicazione
Soggetti passivi |
a) tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione; b) presso un ufficio della motorizzazione civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; c) avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti. |
Privati |
a) presso un ufficio della motorizzazione civile nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti. |
Infine, la predetta comunicazione relativa all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di provenienza comunitaria si intende effettuata nel momento in cui avviene il rilascio della ricevuta in forma cartacea in cui sono indicati i seguenti dati:
- la data di ricezione della comunicazione;
- il protocollo attribuito alla comunicazione;
- il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione è riferita.