26 Gennaio 2022

Acquisti intracomunitari di beni tra regole Iva e Intrastat 2022

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Da quest’anno i modelli Intra 2, destinati agli acquisti, sono stati semplificati notevolmente riducendo sia la quantità di dati obbligatori da esporre in sede di compilazione (Modelli Intra 2bis e Intra 2quater) che la platea dei soggetti obbligati all’adempimento, grazie all’innalzamento da 200.000 a 350.000 euro delle soglie di esonero dalla presentazione del modello Intra 2bis (acquisti di beni).

Tale limite va monitorato su base trimestrale; superata la soglia dei 350.000 euro, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, scatta l’obbligo di presentazione mensile.

Le informazioni contenute nel modello Intra 2bis restano per finalità statistiche mentre non è più prevista la presentazione del modello con cadenza trimestrale.

Le novità in questione, in vigore per gli elenchi riepilogativi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (Intrastat di gennaio, trasmesso entro il 25 febbraio), sono state introdotte dalla Determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 delle Dogane e riepilogate in un precedente contributo.

La lettura delle nuove istruzioni di compilazione offre interessanti spunti di riflessione, rafforzando il legame esistente tra le regole Iva degli scambi intra-Ue e le conseguenti modalità di compilazione dei modelli Intrastat.

Ai fini Iva, gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto (articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993).

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.

Se, invece, anteriormente al verificarsi dell’inizio del trasporto dei beni, è emessa una fattura di acconto, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all’importo fatturato (articolo 39, comma 2, D.L. 331/1993).

Ai sensi dell’articolo 46 D.L. 331/1993, il cessionario nazionale che effettua un acquisto intracomunitario di beni deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta, che dovrà poi confluire nella propria liquidazione Iva (registro Iva vendite e acquisti).

Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue, da trasmettere allo SdI con tipo documento TD18.

In alternativa, è ancora possibile avvalersi dell’integrazionecartacea”, integrando materialmente la fattura del fornitore Ue: tale modalità di integrazione sarà presumibilmente sempre meno utilizzata, con l’entrata in vigore dal 1° luglio dell’onere di comunicare le singole operazioni transfrontaliere tramite il tracciato XML della fatturazione elettronica, in luogo dell’esterometro trimestrale.

A tal proposito, si precisa che dal 1° luglio la trasmissione del Tipo documento TD18 andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

Il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che non riceve la relativa fattura, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore; tale documento deve essere annotato entro il termine ultimo di emissione e con riferimento al mese precedente (articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

Esemplificando, l’impresa A che acquista dei beni da un fornitore Ue nel mese di gennaio 2022 e non riceve la relativa fattura di acquisto (fondamentale ai fini dell’applicazione del reverse charge), ha l’onere di emettere un’autofattura entro il 15 aprile 2022 che andrà annotata con riferimento al mese di marzo.

In ottica di fatturazione elettronica tale autofattura corrisponde al Tipo documento TD20, dove occorre indicare nel campo cedente/prestatore i dati del fornitore Ue e come cessionario/committente i propri dati. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione, come previsto dall’articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Ai fini Intrastat, invece, tali operazioni vanno riepilogate nel periodo in cui i beni entrano nel territorio italianooppure, nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci unionali sulle quali l’Iva diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio”.

Tuttavia, continuano le istruzioni, “se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano”. Tale indicazione, a nostro avviso condivisibile, ricalca la norma Iva (e le logiche di creazione del file XML con Tipo documento TD20) in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore Ue.

Riprendendo il nostro esempio il cessionario IT, che deve emettere l’autofattura, da annotare nei registri Iva di marzo e riferita ad un acquisto effettuato nel mese di gennaio, è tenuto a riepilogare l’operazione nell’Intra acquisti del mese di gennaio.