20 Luglio 2018

Acquisto di azioni proprie: effetti sulla determinazione dell’Ace

di Fabio Landuzzi
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Come noto, il D.Lgs. 139/2015 ha profondamente modificato, per i soggetti Oic Adopter, la rappresentazione nel bilancio dell’acquisto e detenzione di azioni proprie, determinando una sostanziale uniformità contabile del trattamento di tale operazione per i soggetti Oic e Ias Adopter: da una rappresentazione secondo cui l’acquisto di azioni proprie veniva trattato come un comune investimento in grado di poter produrre componenti economici positivi o negativi, fatto salvo il vincolo che si formava sulle riserve del patrimonio netto, si è passati ad una modalità esclusivamente patrimoniale in cui l’acquisto di azioni proprie viene di fatto assimilato ad una restituzione di patrimonio ai soci, tanto da determinare l’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva negativa, senza più alcun impatto sul conto economico.

Il D.M. 03.08.2017 (c.d. Decreto Ace), emanato con l’obiettivo di regolare l’impatto sull’Ace delle novità di bilancio post D.Lgs. 139/2015, preso atto della uniformità contabile suddetta, è così intervenuto mediante una sorta di estensione ai soggetti Oic Adopter della disciplina già applicabile nel mondo Ias/Ifrs.

Nella circolare n. 13/2018 Assonime evidenzia come, a norma dell’articolo 5, comma 4, D.M. 03.08.2017, occorra dapprima compiere una distinzione:

  • l’acquisto di azioni proprie compiuto ex articolo 2357-bis, cod. civ. determina una riduzione permanente della base Ace per l’importo pari al prezzo di acquisto delle azioni proprie, senza che assuma rilievo come la base Ace si sia formata (utili indivisi o apporti in denaro);
  • l’acquisto di azioni proprie compiuto ex articolo 2357, cod. civ. determina una riduzione della base Ace solo nei limiti degli utili accantonati che hanno concorso a produrre base Ace; quindi, se la base Ace fosse in questa circostanza formata solo da apporti in denaro, non si avrebbe una riduzione indotta dall’acquisto di azioni proprie.

Lo stesso articolo 5, comma 4, D.M. 03.08.2017 prescrive poi che concorre – stavolta con segno positivo – a formare base Ace l’incremento di patrimonio che deriva dalla cessione delle azioni proprie (si tratta del caso in cui la cessione avviene ad un prezzo maggiore di quello di acquisto), il quale è assimilato ad un apporto di capitale.

Ma l’acquisto di azioni proprie produce anche un altro rilevante effetto sulla cui disamina si è soffermata Assonime nella circolare succitata.

Si tratta del “limite del patrimonio netto” regolato dall’articolo 11 D.M. 03.08.2017, il cui comma 1 dispone che “in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie”.

Quell’ultimo inciso – “ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie” – aveva di certo un significato nella previgente disciplina civilistica delle azioni proprie e intendeva in sostanza rendere priva di rilevanza la posta patrimoniale vincolata a fronte della detenzione delle azioni proprie, così da equilibrare il trattamento per i soggetti Oic e Ias, seppure a fronte di diverse modalità di rappresentazione dell’operazione nel patrimonio netto della società.

Ora, nel nuovo modello di rappresentazione bilancistica delle azioni proprie, questo inciso sembrava in verità perdere di senso; sennonché, l’Agenzia delle Entrate, in occasione delle risposte fornite a Telefisco 2018, si è espressa nel senso di ritenere che tale locuzione abbia ancora rilevanza, a prescindere dai principi contabili applicati dalla società, proprio ai fini della determinazione del limite del patrimonio netto ex articolo 11 D.M. 03.08.2017.

In altri termini, nel determinare tale limite, il patrimonio netto dovrebbe essere assunto senza considerare la riserva negativa da azioni proprie in portafoglio; quindi, si tratterebbe di una rilevanza positiva poiché contribuisce ad aumentare il limite disposto dall’articolo 11 D.M. 03.08.2017, in quanto il patrimonio netto dovrebbe essere assunto a tale scopo per un importo maggiore di quello esposto in bilancio (il quale è infatti diminuito della riserva negativa).

I piani individuali di risparmio (“PIR”)