18 Aprile 2018

Acquisto carburante auto: le regole per la detraibilità

di EVOLUTION
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La disciplina Iva prevede una limitazione alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti di mezzi di trasporto, con esclusione del caso in cui i medesimi siano oggetto dell’attività o siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sulle regole della detrazione dell’Iva afferente gli acquisti relativi a veicoli stradale a motore.

La lettera c) dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 prevede la detrazione nella misura del 40% per i “veicoli stradali a motore” utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività d’impresa e per fini privati.

Si tratta, a prescindere dalla classificazione in sede di immatricolazione, di tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

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