Acquisto di biglietti aerei: trattamento Iva ed esterometro
di Clara PolletSimone DimitriCapita sempre più spesso che il personale si debba spostare per lavoro, sia in ambito italiano che internazionale: tali operazioni richiedono un’attenzione particolare alla gestione amministrativa delle fatture relative al viaggio. In particolare, il committente italiano deve seguire un distinto trattamento ai fini Iva a seconda della tratta del volo e della controparte che rende il servizio di trasporto.
Partiamo dall’ipotesi di un volo prenotato con una compagnia aerea straniera.
In tal caso la relativa fattura, emessa dal prestatore estero nei confronti del committente nazionale senza applicazione dell’imposta, richiede la necessità di porre attenzione alla territorialità Iva dell’operazione.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1, D.P.R. 633/1972, si considera “servizio internazionale” non imponibile Iva il trasporto di persone eseguito in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto. In altri termini è considerato volo internazionale il volo che parte dall’Italia con destinazione estera – Ue o extraUe – o viceversa, mentre il volo estero non si svolge neanche in minima parte sul territorio nazionale.
Le prestazioni di trasporto di persone si considerano effettuate in Italia “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”: così, ad esempio, il servizio di noleggio con conducente per un viaggio in auto, in parte in territorio italiano ed in parte in territorio estero, dovrà essere ripartito in base ai chilometri percorsi.
La risoluzione 89/1997 ha previsto che per i voli internazionali vengano applicate determinate percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale, vista l’impossibilità di distinguere con certezza la tratta interna dalla tratta fuori confini nazionali. Per questo motivo, il 38% dell’intero tragitto del singolo volo internazionale è considerata “tratta italiana” non imponibile ai sensi dell’articolo 9 D.P.R. 633/1972 mentre la restante parte (il 62%), ossia la parte fuori dal territorio dello Stato, è considerata fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-quater (circolare AdE 37/E/2011, paragrafo 3.1.3).
Esemplificando, una fattura emessa da una compagnia aerea comunitaria riferita ad una tratta internazionale (Torino-Londra) deve essere registrata dal committente nazionale con l’integrazione della fattura del prestatore distinguendo:
- la parte nazionale, pari al 38% del corrispettivo, come non imponibile Iva articolo 9, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972,
- la parte estera, pari al 62% del corrispettivo, come fuori campo Iva articolo 7-quater, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972.
L’applicazione del reverse charge comporta, come noto, la doppia annotazione nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite. Inoltre, dal 1° gennaio 2019 tale procedura continua ad essere gestita in forma analogica in quanto la controparte dell’operazione è un soggetto non stabilito in Italia, ossia non tenuto alla fatturazione elettronica.
L’operazione dovrà esser invece riepilogata nell’esterometro, nuovo adempimento a cadenza mensile di prossima scadenza (I° invio fissato al 28 febbraio) per il quale, ad oggi, non è stato ancora pubblicato né un software di compilazione, né un modello ministeriale o istruzioni.
Su quest’ultimo punto si ricorda che anche l’ultima versione dello spesometro “in formato xml” non ha mai trovato un modello o istruzioni, ma solo le specifiche tecniche di compilazione del file.
Pertanto, ragionando per analogia, ipotizziamo la compilazione dei principali campi del tracciato xml dell’esterometro (specifiche tecniche versione 1.3 del 21 dicembre 2018, allegate al provvedimento n. 89757 del 30.04.2018) con riferimento all’esempio sopra esposto.
L’acquisto del volo aereo documentato da fattura, appositamente integrata dal committente nazionale, dovrà essere segnalato ai fini della comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere – cosiddetto esterometro – esclusivamente tra le operazioni passive DTR indicando la natura dell’operazione:
- N2 per la parte fuori campo Iva articolo 7-quater D.P.R. 633/1972 (se tale quota è stata registrata sul registro Iva acquisti);
- N3 per la parte non imponibile articolo 9, comma 1, n. 1, D.P.R. 633/1972.
Inoltre, nel campo “TipoDocumento” dovrà essere riportato il codice “TD11” riferito acquisti intracomunitari di servizi.
Nel caso in cui il documento di viaggio sia intestato direttamente al dipendente, l’operazione viene registrata soltanto in contabilità generale con la relativa nota spese per il rimborso.
Si traggono analoghe conclusioni nel caso in cui il vettore sia un soggetto extracomunitario, a parità di tratta del viaggio: il committente italiano emette un’autofattura e distingue la tratta interna dalla tratta estera come descritto in precedenza. Ai fini dell’esterometro valgono le medesime indicazioni con riguardo al campo “Natura operazione”, mentre il “TipoDocumento” dovrà essere valorizzato con il codice “TD01”.
È appena il caso di sottolineare che, la fattura estera relativa ad un volo con tratta completamente in territorio estero, può non essere registrata nel registro Iva acquisti e, conseguentemente, non dovrà essere inserita nell’esterometro (operazione integralmente fuori campo Iva ex articolo 7 quater D.P.R. 633/1972).
Ultima ipotesi riguarda il volo aereo emesso da una compagnia extra-ue per un volo interno, ad esempio Torino-Roma. In tal caso, il committente nazionale deve emettere un’autofattura con Iva al 10%, con doppia registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, con Iva indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), D.P.R. 633/1972.
Ai fini dell’esterometro la compilazione del file xml richiederà l’esposizione, sempre solo tra le operazioni passive DTR, del campo “Aliquota” e “Imposta” in luogo della natura operazione e il “TipoDocumento” TD01.