Acquisto intracomunitario di autoveicoli e versamento Iva
di Luca CaramaschiAl fine di prevenire meccanismi fraudolenti con riferimento agli acquisti provenienti dal cosiddetto “mercato parallelo” (ossia veicoli acquistati da soggetti diversi dalla casa madre), con due provvedimenti direttoriali datati 25.10.2007, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 D.L. 262/2006, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 3 dicembre 2007, l’obbligo di versamento dell’Iva dovuta sulla prima rivendita nazionale in via preliminare all’immatricolazione del veicolo: in altre parole, se non si esibisce la ricevuta attestante tale versamento non sarà possibile procedere all’immatricolazione del veicolo.
Tale versamento va effettuato, senza possibilità di utilizzare in compensazione altri crediti tributari, con uno specifico modello F24, originariamente denominato “F24 immatricolazione auto UE” e successivamente, rinominato “F24 Versamenti con elementi identificativi” al fine di accogliere anche altre fattispecie diverse da quelle relative al commercio di veicoli.
Il modello stabilisce una corrispondenza univoca tra imposta versata e veicolo (in quanto sul modello occorre indicare il corrispondente numero di telaio): tali operazioni partecipano comunque alle liquidazioni periodiche e al volume d’affari e, in sede di determinazione dell’imposta a debito, devono essere scomputati i versamenti relativi ai singoli veicoli (con la possibilità che si vengano a creare forti crediti Iva a favore dei contribuenti che pongono in essere scambi di veicoli nuovi provenienti da altro paese comunitario).
Il versamento deve essere effettuato utilizzando appositi codici tributo istituiti con la risoluzione AdE 337/E/2007 (da 6201 a 6212 per i contribuenti mensili e da 6231 a 6234 per i contribuenti trimestrali).
La norma prevede che l’operatore che effettua la prima cessione nazionale versi l’Iva con riferimento al prezzo di vendita (e quindi risulta irrilevante il prezzo pagato all’acquisto), dovendo la base imponibile essere determinata al netto dei centesimi di euro.
Si verrebbe pertanto a porsi il problema di quale imposta versare nel caso in cui egli volesse procedere all’immatricolazione prima di effettuare la cessione: sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 52/E/2008 al fine di precisare che in tal caso il versamento va effettuato sulla base del valore normale del veicolo.
In particolare occorre:
- effettuare il versamento utilizzando il codice tributo relativo al periodo nel quale viene effettuato il versamento;
- il versamento deve essere annotato nelle scritture contabili indicando che si tratta di un versamento d’imposta “anticipato” al fine dell’immatricolazione del veicolo;
- successivamente, quando il veicolo sarà ceduto ad un terzo, nella liquidazione periodica occorrerà tener conto dell’imposta già versata autonomamente.
Peraltro, al fine di arginare fenomeni fraudolenti in materia di applicazione dell’Iva, l’articolo 1, comma 386, L. 311/2004 (Finanziaria per l’anno 2005) ha introdotto l’articolo 60-bis D.P.R. 633/1972, recante una previsione di responsabilità solidale tra cessionario e cedente di un bene qualora la cessione avvenga, senza ragioni documentate, ad una corrispettivo inferiore al valore normale del bene : tale responsabilità solidale riguarda determinate categorie di beni, tra i quali ricadono anche le autovetture.
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della presente disciplina si evidenzia che sono esclusi dal versamento preventivo dell’Iva tramite modello F24 con elementi identificativi le seguenti fattispecie:
- acquisti intracomunitari di veicoli nuovi acquistati dalle case costruttrici che siano provvisti del codice di antifalsificazione, in quanto tale procedura già di per sé garantisce l’impossibilità di porre in essere il meccanismo di frode che la disposizione in commento intende arginare;
- importazioni di veicoli (quindi acquisiti di veicoli provenienti da Paesi extra UE): per tali veicoli l’immatricolazione avviene con esibizione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’Iva. È quindi richiesta una diversa dimostrazione del corretto assolvimento degli obblighi di versamento del tributo. Come previsto dall’articolo 10 D.L. 262/2006 e ribadito dalla circolare AdE 1/E/2007, qualora l’importazione avvenga beneficiando della facoltà di operare acquisti senza pagamento d’imposta, possibilità riconosciuta a favore dei cosiddetti “esportatori abituali”, la certificazione doganale dovrà far riferimento anche al plafond utilizzato dall’importatore;
- acquisti intracomunitari di veicoli non destinati alla rivendita: la già citata circolare AdE 52/E/2008 precisa infatti che, malgrado non vi sia alcuna esplicito esonero nella norma, tale procedura per le finalità antifrode che persegue deve intendersi applicabile unicamente ai soggetti passivi che operano nel settore della vendita commerciale dei veicoli. Pertanto, i soggetti passivi nazionali che effettuano un acquisto intracomunitario di un veicolo non destinato alla rivendita ma al contrario al fine di utilizzarlo quale bene strumentale nella propria attività sono esclusi dalla procedura di versamento con F24 elementi identificativi, ma si atterranno alla procedura della doppia annotazione della fattura di acquisto sui registri Iva con contestuale integrazione dell’imposta, a credito e a debito. Necessariamente la prima sarà detraibile secondo le regole di detrazione previste dalla disciplina nazionale (quindi, ordinariamente, al 40%). La circolare AdE 52/E/2008 ricorda altresì che tali operatori, malgrado esonerati dal versamento dell’imposta, sono comunque tenuti ad effettuare la comunicazione propedeutica all’immatricolazione del veicolo: essi quindi dovranno presentare il documento di acquisto numerato ed integrato, nonché una dichiarazione attestante l’oggetto della propria attività e la volontà di utilizzare il mezzo nell’esercizio dell’attività medesima e non per la rivendita;
- acquisto del solo telaio per la costruzione di motorhome e autocaravan: come precisato dalla risoluzione AdE 19/E/2009 se i telai oggetto di acquisto intracomunitario costituiscono uno dei componenti per la realizzazione in Italia di veicoli che dovranno essere sottoposti a collaudo, l’immatricolazione dei veicoli ottenuti non dovrà sottostare alla disciplina del modello F24 elementi identificativi. Il telaio non è infatti di per sé un mezzo di trasporto, pertanto il suo acquisto intracomunitario non realizza il presupposto per l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 9, D.L. 262/2006; occorre invece utilizzare il modello F24 elementi identificativi quando il veicolo (privo del codice antifalsificazione) acquistato da altro paese UE è oggetto di allestimento o completamento in Italia (in quanto situazione diversa dall’acquisto di un semplice pezzo come il telaio);
- veicoli costruiti in Italia: se il veicolo è costruito e commercializzato in Italia, l’immatricolazione può avvenire senza l’utilizzo del modello F24 elementi identificativi;
- ciclomotori: poiché la disciplina del modello F24 elementi identificativi riguarda autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, l’acquisto intracomunitario di ciclomotori non obbliga al versamento anticipato dell’Iva con il modello F24 elementi identificativi, ma si applicheranno le tradizionali procedure di immatricolazione;
- macchina agricole e macchine operatrici: non si applica l’F24 elementi identificativi per le medesime considerazioni proposte per i ciclomotori;
- territori esclusi dalla disciplina Iva comunitaria: l’immatricolazione non è subordinata al versamento tramite modello F24 quando il veicolo proviene dalle Isole Canarie, Livigno, Campione d’Italia, Monte Athos, Isola di Helgoland, territorio di Buesingen, i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355 par.1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Ceuta, Melilla, Isole Aland, le isole Anglo-Normanne, in quanto non sono considerati territorio doganale comunitario ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972. Allo stesso modo, anche Gibilterra è estranea al territorio doganale comunitario, ai sensi degli articoli 28 e 29 dell’Atto di Adesione del Regno Unito al Trattato Istitutivo delle Comunità Europee. L’immatricolazione è subordinata alla presentazione della documentazione che comprova l’assolvimento dell’imposta in dogana. Caso diverso è l’acquisto dal Principato di Monaco: trattasi di acquisto da territorio francese, quindi l’immatricolazione di un veicolo proveniente da tale paese richiede l’utilizzo del modello F24 elementi identificativi.