7 Settembre 2021

Acquisto prima casa ed impossibilità per il contribuente di trasferire la residenza

di Caterina Bruno
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra i requisiti previsti per fruire dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro per l’acquisto della prima abitazione non di lusso, l’articolo 1, nota II bis, lett. a) della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, tra le altre condizioni, stabilisce che: “l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza”, aggiungendo che “la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.

La residenza dell’acquirente nel comune in cui si trova l’immobile è, dunque, un elemento costitutivo del beneficio “prima casa”, che viene provvisoriamente accordato anche quando l’acquirente risieda altrove, purchè nell’atto di acquisto dichiari di voler trasferire in quel comune la sua residenza.

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