Acquisto software online dall’estero: trattamento Iva ed esterometro
di Clara PolletSimone DimitriL’acquisto di un software online può comportare la materiale consegna fisica del prodotto su supporto fisico o il semplice invio di un link per il download del programma, scaricabile direttamente via internet.
Ai fini Iva, nel primo caso si tratta di un acquisto di beni (commercio elettronico indiretto) mentre nella seconda ipotesi rientriamo nelle prestazioni di servizi (commercio elettronico diretto).
Analizziamo le ipotesi di acquisto di un software da fornitori Ue o extra-Ue e i conseguenti risvolti ai fini della compilazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).
In caso di vendita effettuata da una società stabilita in un altro Stato Ue con consegna fisica del bene, la fattura relativa all’acquisto intracomunitario di beni deve essere numerata e integrata dal cessionario nazionale, con doppia registrazione nel registro Iva delle vendite e degli acquisti, ai sensi dell’articolo 46 D.L. 331/1993.
La fattura del fornitore deve pervenire entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio trasporto o spedizione del bene); diversamente, il cessionario residente deve emettere un’autofattura per regolarizzare l’operazione (entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) a norma dell’articolo 46 D.L. 331/1993.
In ottica di esterometro, l’operazione deve essere riepilogata nel blocco delle operazioni passive DTR compilando i campi “Tipo documento” e “Natura operazione”, rispettivamente, con TD10 (acquisti intracomunitari di beni) e N6 (reverse charge), oltre ai campi “Aliquota” e “Imposta”.
Le specifiche tecniche del 30 aprile 2018, aggiornate alla versione 1.3 del 21 dicembre 2018, prevedono inoltre la compilazione del campo “Data” che equivale alla data di registrazione del documento comprovante l’acquisto.
Qualora, invece, si rientri nell’ambito del commercio elettronico diretto – acquisto di un software scaricato dal web – occorre comunque applicare il reverse charge numerando e integrando la fattura di acquisto, con doppia registrazione nel registro Iva vendite e in quello degli acquisti.
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere tale acquisto deve essere riepilogato nei dati delle fatture ricevute – DTR – compilando il campo “Tipo documento” con il valore TD11 e “Natura operazione” N6, oltre ai campi “Aliquota” e “Imposta”.
Nel tracciato xml dell’esterometro è presente anche il campo “Numero”, che equivale al progressivo del documento attribuito dal prestatore (o cedente).
Sul punto ricordiamo quanto chiarito in precedenza dall’Agenzia delle entrate, con riferimento allo spesometro (adempimento analogo all’esterometro in termini di tracciato xml): “poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore 0”.
Diverso è il caso degli acquisti da fornitori extra-comunitari: se si acquista il software da un operatore extra-Ue con consegna fisica del bene, l’operazione sarà oggetto di formalità doganali e il cessionario dovrà:
- annotare nel registro Iva degli acquisti la bolletta doganale di importazione,
- non inserire l’operazione nell’esterometro (esclusione prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015).
Qualora la compravendita si concluda utilizzando esclusivamente i canali online (senza consegna fisica del bene) rientriamo nuovamente nel novero delle prestazioni di servizio generiche, per le quali il committente nazionale deve emettere autofattura, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.
L’operazione, in questo caso, deve essere riepilogata nell’esterometro riportando il codice TD01 nel campo “Tipo documento”, sempre con “Natura operazione” N6, oltre ai campi “Aliquota” e “Imposta”.
L’autofattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (ultimazione della prestazione o pagamento se precedente) e registrata con riferimento al mese di effettuazione; se non si conosce il momento di ultimazione della prestazione, il ricevimento della fattura estera può essere indice di effettuazione dell’operazione.
Si ricorda, infine, che il fornitore extracomunitario potrebbe essere titolare di un codice Iva EU. Questo codice viene rilasciato ai fornitori soggetti passivi extracomunitari che ne facciano richiesta per l’applicazione dell’Iva a destinazione nei confronti di consumatori finali europei – operazioni B2C – ad esempio, per la fornitura dei servizi elettronici.
Infatti, il prestatore extracomunitario può aver deciso di identificarsi in qualunque Stato membro; lo Stato prescelto assegna al soggetto passivo un numero individuale di identificazione Iva, utilizzando il formato “EUxxxyyyyyz”.
Tale codice Iva EU non deve essere utilizzato per le operazioni effettuate verso controparti italiane soggetti passivi d’imposta; in altri termini, ai fini della registrazione dell’operazione, il committente nazionale deve ricevere una fattura senza Iva, provvedendo all’emissione di un’autofattura.