13 Gennaio 2016

Adeguamento allo standard internazionale in materia di transfer pricing

di Davide De Giorgi
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Con l’approvazione della c.d. Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) il Legislatore nazionale ha mosso i primi passi verso la direzione di recente indicata dall’OCSE in materia di documentazione
Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, CbCR.
È stato previsto, per il tramite dell’art. 1, comma 145, della suddetta disposizione normativa, l’obbligo per le imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una
rendicontazione Paese per Paese, c.d.
CbCR, che riporti, tra gli altri dati, l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate.
Ulteriori specifiche applicative e di contenuto verranno diffuse con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.
Per il tramite del decreto infatti, verranno indicati gli altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva e stabilite le modalità, termini, elementi e condizioni, per la trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Attualmente la Legge di stabilità impone l’adempimento a tutte le suddette società che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.
In caso di
omessa presentazione della rendicontazione CbCR o di invio dei dati incompleti o non veritieri verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Inoltre, sono tenute al nuovo adempimento anche le
società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che:
  1. non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione CbCR;
  2. non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione CbCR;
  3. è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione CbCR.
Per decreto, inoltre, verranno stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione internazionale.
Dal punto di vista strettamente operativo, infine, sarà il
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a definire le modalità tecniche di applicazione del nuovo
standard internazionale.
Al fine di ridurre il più possibile i nuovi oneri amministrativi di adeguamento gravanti sulle imprese è stata disposta la contestuale soppressione di eventuali
duplicazioni di adempimenti già esistenti. Anche il tema della riservatezza dei dati forniti dalle imprese, che in taluni casi possono rivelare modalità operative ad alto valore aggiunto, sembra essere stato superato. L’Agenzia delle entrate assicurerà la
riservatezza delle informazioni contenute nella CbCR nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.
Si ricorda che nell’ambito del progetto
BEPS, l’
Action di riferimento è il n. 13 – Versione Finale – “
Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”.
L’
Action contiene le nuove direttive per la documentazione dei prezzi di trasferimento e un nuovo modello, destinato ad essere una summa della posizione reddituali di Gruppo, “spacchettato” per Paese, al fine di migliorare la trasparenza su scala globale.
 
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