Adempimenti collegati alle operazioni effettuate dal Gruppo Iva
di Marco PeiroloGli effetti che discendono dalla costituzione del Gruppo Iva sulle operazioni poste in essere dai singoli membri sono regolati dall’articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972, come integrato dall’articolo 1, comma 984, L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Prima della modifica operata dalla Legge di Bilancio 2018, era previsto che:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i partecipanti del gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Iva;
- le operazioni effettuate da un soggetto passivo membro del Gruppo Iva nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal Gruppo Iva;
- le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva.
La Corte di giustizia, nella sentenza di cui alla causa C-7/13 del 17 settembre 2014 (Skandia America) ha esaminato il regime Iva dei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione appartenente ad un Gruppo Iva, affermando che il principio dell’unitarietà giuridica della stabile organizzazione rispetto alla casa madre, consacrato dalla sentenza FCE Bank (causa C-210/04 del 23 marzo 2006), deve intendersi derogato quando la stabile organizzazione o la casa madre fanno parte di un Gruppo Iva, atteso che l’adesione a quest’ultimo implica l’attribuzione della soggettività passiva al gruppo, facendo venire meno quella dei singoli partecipanti.
In recepimento di questa statuizione, il citato articolo70-quinquies D.P.R. n. 633/1972 è stato integrato con i novellati commi da 4-bis a 4-quinquies, in base ai quali:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante al Gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal Gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva costituito nell’altro Stato mentre da un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva costituito in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal Gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
Le modalità di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi sono disciplinate dall’articolo 3 D.M. 06.04.2018, secondo cui il rappresentante di gruppo o i partecipanti documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con fattura o secondo le altre modalità previste indicando, oltre al numero di partita Iva del gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha posto in essere l’operazione. Si ricorda, infatti, che al Gruppo Iva, a seguito della presentazione della dichiarazione di costituzione mediante il modello AGI/1, è attribuito un proprio numero di partita Iva, cui è associato ciascun partecipante, che deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativo all’applicazione dell’Iva (articolo1, comma 5, D.M. 06.04.2018).
Ai fini della fatturazione delle operazioni effettuate nei confronti del gruppo, il rappresentante del gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento del ricevimento della fattura, i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.
Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3 D.P.R. 633/1972, ma resta fermo l’obbligo di rilevare tali operazioni nell’ambito delle scritture contabili di cui al D.P.R. 600/1973, diverse dai registri Iva. Le imprese in contabilità semplificata sono tenute a rilevare tali operazioni con idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.
L’articolo 4 D.M. 06.04.2018 definisce, invece, gli adempimenti collegati alle operazioni effettuate in applicazione del nuovo regime, stabilendo che:
- il rappresentante di gruppo o i partecipanti effettuano le annotazioni nei registri Iva anche mediante appositi registri sezionali;
- il rappresentante di gruppo effettua le liquidazioni periodiche Iva;
- ai fini del versamento dell’imposta a debito non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al gruppo;
- il credito Iva annuale o infrannuale maturato dal gruppo non può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 DLgs. 241/1997, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.
Tenuto conto che la documentazione delle operazione e la loro registrazione spetta al rappresentante di gruppo o ai singoli membri, la circolare AdE 19/E/2018 (Cap. 4, § 2) ha precisato che è rimessa agli interessati la scelta di individuare il soggetto che deve farsi carico dell’osservanza dei predetti obblighi, secondo i modelli organizzativi ritenuti più adeguati, accentrando gli adempimenti in capo al rappresentante del gruppo, oppure demandandone l’esecuzione a ciascun partecipante per le proprie operazioni: in tale seconda ipotesi, la contabilità tenuta da ciascun partecipante costituirà una sorta di un registro sezionale, le cui risultanze confluiranno nelle liquidazioni periodiche di gruppo. Deve ritenersi, inoltre, possibile, ove sussistano esigenze in tal senso, l’adozione di un sistema “misto”, con l’esecuzione accentrata di taluni adempimenti (per esempio, la registrazione delle fatture) e decentrata di altri (es. certificazione fiscale delle operazioni attive e relative registrazioni).
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