Adempimenti di Asd e Ssd per i collaboratori amministrativo-gestionali
di Ernesto RussoGuido Martinelli
Tutti i datori di lavoro privati, in linea generale, sono tenuti ad assolvere una serie di adempimenti connessi alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro in ordine alla tenuta di libri obbligatori e comunicazioni preventive. Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) non sono evidentemente esonerate da tali incombenze, ma, come noto, hanno titolo per instaurare dei rapporti la cui qualificazione da un punto di vista prettamente giuslavoristico è, però, dubbia.
Tra questi vi sono i rapporti di collaborazioni coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale che sono stati considerati dal legislatore (art. 67, comma 1, lett. m Tuir) assoggettati alla disciplina dei redditi diversi in analogia alle prestazioni per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
L’art. 39, comma 1, del D.L. n. 112/08, conv. con L. n. 133/08 ha previsto l’istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) anche per i collaboratori coordinati e continuativi. Stessa cosa può dirsi per l’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996, convertito con L. n. 608/1996 e ss. mm. che ha disposto l’obbligo di comunicazione mediante documentazione avente data certa di trasmissione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti) anche per i co.co.co..
A questo punto una domanda è d’obbligo. Ma le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale rese in favore di ASD/SSD (ed estese con L. 14/2009 anche alle FSN, DSA ed EPS) sono delle vere e proprie co.co.co., rectius, appartengano al genus delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409 c.p.c.? Se sì, non vi sarebbe dubbio alcuno circa l’assoggettamento di tale tipologia di rapporti agli adempimenti comunicativi e di registrazione.
Il dubbio è, però, legittimo.
Non è, infatti, assolutamente peregrino affermare che la definizione di “collaborazione coordinata e continuativa” utilizzata dal legislatore dell’art. 67 TUIR non identifichi la natura giuridica del rapporto ma solo la modalità attraverso cui si estrinseca una prestazione che dà luogo ad un determinato trattamento fiscale (e con le note conseguenze in termini di assenza di contribuzione previdenziale ed assistenziale). Del resto, anche nelle annuali Istruzioni alle dichiarazioni dei redditi (approvate con Decreto Ministeriale) si afferma che “non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino … nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Di diverso avviso, esplicitamente in chiave anti-elusiva, si è mostrato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in alcuni interventi di prassi amministrativa successivi alla L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) che ha introdotto alcuni correttivi alla disciplina del collocamento.
Con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero ha affermato, infatti, che devono ritenersi incluse nell’obbligo di comunicazione sopra richiamato la “le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. La portata di tale disposizione è stata, poi, ulteriormente chiarita dal Dicastero del Lavoro con l’interpello n. 22/10. Nel citato interpello, il Direttore Generale ha concluso la disamina attestando che “le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all’obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l’impiego”. La Direzione Ministeriale si è, però, anche sforzata di chiarire – invero non riuscendovi del tutto – anche la propria precedente nota del 14/02/2007 esplicitando che intendeva riferirsi alle “collaborazioni individuate e disciplinate dall’art. 90 della L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.”.
Parrebbe, dunque, di poter affermare che – in ogni caso – i rapporti per “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” non rientrano tra le fattispecie per cui vige l’obbligo di comunicazione e di iscrizione nel LUL. Nell’art. 90 cit. infatti, non si fa mai espressa menzione delle c.d. prestazioni sportive dilettantistiche, per cui viene solo disposto l’innalzamento ad € 7.500 della soglia “neutra fiscalmente”, ma si introducono (comma 3) le co.co.co. amministrativo-gestionali cui viene esteso il medesimo trattamento fiscale già riservato alle prestazioni sportive.
Del resto, anche con riferimento al Libro Unico del Lavoro (LUL) il Ministero si era espresso in maniera analoga. Nel Vademecum Sez. B, risposta n. 24 sotto la voce “Soggetti da iscrivere nel Libro Unico e contenuti delle registrazioni” veniva proposto il seguente caso con relativa risposta: i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a 7.500 euro vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro? La secca risposta Ministeriale è: No. Si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l’esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione.
A parere del Ministero, dunque, se una prestazione è svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa (e quella amministrativo-gestionale è stata ritenuta essere tale così come evidentemente lo è quella ex art. 61, comma 3, d.lgs. 276/2003), è da assoggettare agli adempimenti di comunicazione preventiva ed iscrizione nel LUL. Pur condividendo l’intento anti-elusivo più volte manifestato dal Ministero, non si può celare che il trattare dei rapporti non prettamente lavoristici (esonerati da contribuzione previdenziale ed assistenziale) come tali anche al di là del dettato normativo, comporta delle conseguenze sotto vari profili (ad es. indennità di disoccupazione) che il legislatore non aveva preventivato.
Da ultimo, ma non per importanza, si rammenta che detti inadempimenti – anche ove non si procedesse alla riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato – sono sanzionati in maniera assai severa (pur con il meccanismo della diffida con possibilità di pagamento in misura ridotta) e che la responsabilità in via principale viene ascritta al legale rappresentante p.t. (indicato quale “trasgressore” stante la natura penalistica della sanzione) ed all’ASD/SSD solo in via solidale. Per l’omessa comunicazione al centro per l’impiego si va dai € 100 ai € 500 per ciascun lavoratore mentre per l’omessa registrazione sono sanzionate in maniera la sanzione pro-capite è da € 150 ad € 1.500 o da € 500 ad € 3.000 a seconda che la violazione si riferisca a più o meno di 10 lavoratori.
Pur invitando a procedere alle comunicazioni e registrazioni per i rapporti svolti in forma di collaborazione coordinata e continuativa (quali sono stati ritenuti quelli amministrativo-gestionali), non si può non rimarcare ancora una volta come neanche la prassi amministrativa sia riuscita a dare indicazioni univoche a fronte dell’incertezza normativa. In attesa di (necessarie) riforme strutturali non sarebbe male se cominciassimo col mutuare anche in ambito sportivo qualche norma semplificatrice già vigente per altri contesti. Il datore di lavoro domestico (art. 39, L. 133/2008), ad esempio, non deve istituire e tenere il LUL.
Ma in quel caso si parla inequivocabilmente di “lavoro”, nello sport dilettantistico invece…