Adempimenti e obblighi dell’esportatore abituale
di EVOLUTIONL’articolo 20, D.Lgs. 175/2014 ha modificato l’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983 ponendo in capo all’esportatore abituale l’onere dell’invio della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate (in precedenza era invece il suo fornitore che inviava all’Amministrazione finanziaria i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute).
L’obbligo di invio telematico viene quindi posto in capo al soggetto che, effettivamente, beneficia dell’utilizzo del plafond.
Alla luce della nuova impostazione, l’esportatore abituale:
- compila la lettera d’intento e la trasmette in via telematica all’Agenzia delle entrate;
- riceve la ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella lettera d’intento trasmessa;
- consegna al proprio fornitore, oppure in dogana, la lettera d’intento unitamente alla copia della ricevuta di presentazione telematica della stessa.
Solo dopo aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta, e averne effettuato il riscontro telematico, il fornitore può emettere fattura recante il titolo di non imponibilità.
La dichiarazione d’intento va trasmessa direttamente da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software “dichiarazione d’intento”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In caso d’invio tramite intermediario, questi deve rilasciare al dichiarante l’impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione d’intento, oltre a consegnare allo stesso una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione d’intento si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle entrate riceve i dati.
Una volta pervenuta la ricevuta telematica di presentazione l’esportatore abituale consegna la lettera d’intento, escludendo il quadro A, e la relativa ricevuta.
Per quanto riguarda gli altri adempimenti relativi alle dichiarazioni d’intento non sono invece state previste modifiche. In particolare:
- la dichiarazione d’intento deve essere progressivamente datata e numerata;
- la dichiarazione d’intento va annotata entro i 15 giorni successivi all’emissione in apposito registro da tenere ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972; si ricorda, comunque, che per effetto delle semplificazioni di cui alla 28/1997, l’annotazione può avvenire in apposita sezione del registro Iva delle vendite o dei corrispettivi;
- la dichiarazione d’intento deve essere conservata con le modalità previste dall’articolo 39, D.P.R. 633/1972.
Dal 2002 gli esportatori abituali sono esonerati dall’obbligo di annotare mensilmente nei registri Iva i “carichi” e gli “scarichi” del plafond; in ogni caso, tali dati devono essere forniti attraverso il quadro VC della dichiarazione annuale Iva, ovvero su specifica richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Infine, si evidenzia che in caso di accertamento in capo all’esportatore abituale, contestante la non imponibilità Iva ex articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972, definitosi con il versamento dell’intero ammontare dell’Iva dovuta dal contribuente in qualità di debitore d’imposta, nonché delle sanzioni e degli interessi, è riconosciuta la possibilità all’esportatore abituale stesso di esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell’Iva pagata a seguito dell’accertamento.
Lo ha precisato la recente Risposta n. 28 dell’Agenzia delle Entrate del 5 ottobre 2018, recante chiarimenti circa l’applicazione dell’articolo 60 del decreto Iva, confermando peraltro quanto già affermato dalla circolare 35/E/2013.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |