- salvaguardare il credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
- tentare la notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;
- gestire le attività di recupero coattivo in conformità a quanto pianificato annualmente;
- trasmettere telematicamente agli enti creditori, entro la fine di ogni mese con modalità da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), i flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative ai singoli crediti, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.
Quindi, il Decreto Riscossione (D. Lgs. 110/2024), in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), ha previsto una pianificazione annuale delle procedure di recupero, nonché la salvaguardia del diritto di credito degli enti pubblici mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento e dei conseguenti atti interruttivi della prescrizione.
Inoltre, la riforma ha introdotto una nuova disciplina delle attività di verifica e controllo dell’azione di recupero dei crediti svolta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché della responsabilità della medesima Agenzia nei confronti degli enti creditori.
Nello specifico, è previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale.
Parimenti, il diritto di controllo sulla conformità dell’azione di recupero, in relazione alla notificazione della cartella di pagamento e dei successivi tentativi di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito, è attribuito dalla riforma anche agli enti pubblici, per le partite affidate dall’1.1.2025.
Invece, per le partite affidate fino al 31.12.2024, non è prevista la suddetta verifica, ma trova applicazione l’articolo 1, comma 529, L. 228/2012, che limita la responsabilità dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alle sole ipotesi di condotta dolosa.
È poi stabilito che le partite discaricate automaticamente sono sottoposte a verifica di conformità:
- nella misura tra il 2% e il 6% per i crediti tributari erariali;
- nonché nella misura massima del 5% per i restanti crediti.
L’attività di controllo ha inizio con la notifica da parte dell’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento, nonché della contestuale ed eventuale richiesta di trasmissione, entro 120 giorni, della documentazione relativa alle partite da sottoporre a controllo.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione, l’ente assegna all’Agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.
Per le partite affidate dall’1.1.2025, ove dal mancato rispetto di tale obbligo sia derivata la decadenza o prescrizione del diritto di credito (oppure della sola prescrizione per le partite affidate fino al 31.12.2024), l’ente potrà notificare apposito atto di contestazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a pena di decadenza, entro 180 giorni decorrenti:
- dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla richiesta.
L’atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l’esposizione analitica delle motivazioni per cui si ritiene che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è responsabile dell’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito. Quest’ultima può produrre osservazioni entro 90 giorni dalla notificazione dell’atto di contestazione, mentre l’ente creditore, a pena di decadenza, entro 60 giorni, notifica all’agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento o rigetto delle predette osservazioni.
In caso di rigetto delle osservazioni, l’Agente della riscossione può:
- definire la controversia mediante pagamento di una somma pari a 1/8 dell’importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo;
- presentare ricorso alla Corte dei conti.
In mancanza di definizione agevolata o ricorso, la somma dovuta dall’agente della riscossione è pari a 1/3 dell’importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.
Infine, la responsabilità dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è attenuata, prevedendo che le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell’attività di riscossione non comportano l’avvio di giudizi di responsabilità contabile. Fanno eccezione le ipotesi in cui la prescrizione o decadenza del diritto di credito siano state causate da una condotta dolosa o caratterizzata da colpa grave.