10 Settembre 2024

Adempimenti e responsabilità dell’agente della riscossione

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, le novità previste dal D.Lgs. 110/2024, che riforma il sistema nazionale della riscossione, risultano pienamente operative (fatta eccezione per alcune novità che, come vedremo, entreranno in vigore il prossimo 1.1.2025).

La citata novella, se, da un lato, prevede la specifica indicazione degli adempimenti a carico dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, dall’altro, ne attenua la responsabilità nei confronti degli enti creditori, qualora dalla mancata o non corretta attività di recupero sia derivata la prescrizione del credito.

In particolare, in tema di “Adempimenti dell’Agente della riscossione”, è previsto che, a decorrere dal l’1.1.2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, nello svolgimento delle attività di riscossione, è tenuta a:

  1. salvaguardare il credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
  2. tentare la notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;
  3. gestire le attività di recupero coattivo in conformità a quanto pianificato annualmente;
  4. trasmettere telematicamente agli enti creditori, entro la fine di ogni mese con modalità da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), i flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative ai singoli crediti, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Quindi, il Decreto Riscossione (D. Lgs. 110/2024), in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), ha previsto una pianificazione annuale delle procedure di recupero, nonché la salvaguardia del diritto di credito degli enti pubblici mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento e dei conseguenti atti interruttivi della prescrizione.

Inoltre, la riforma ha introdotto una nuova disciplina delle attività di verifica e controllo dell’azione di recupero dei crediti svolta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché della responsabilità della medesima Agenzia nei confronti degli enti creditori.

Nello specifico, è previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale.

Parimenti, il diritto di controllo sulla conformità dell’azione di recupero, in relazione alla notificazione della cartella di pagamento e dei successivi tentativi di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito, è attribuito dalla riforma anche agli enti pubblici, per le partite affidate dall’1.1.2025.

Invece, per le partite affidate fino al 31.12.2024, non è prevista la suddetta verifica, ma trova applicazione l’articolo 1, comma 529, L. 228/2012, che limita la responsabilità dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alle sole ipotesi di condotta dolosa.

È poi stabilito che le partite discaricate automaticamente sono sottoposte a verifica di conformità:

  • nella misura tra il 2% e il 6% per i crediti tributari erariali;
  • nonché nella misura massima del 5% per i restanti crediti.

L’attività di controllo ha inizio con la notifica da parte dell’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento, nonché della contestuale ed eventuale richiesta di trasmissione, entro 120 giorni, della documentazione relativa alle partite da sottoporre a controllo.

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione, l’ente assegna all’Agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

Per le partite affidate dall’1.1.2025, ove dal mancato rispetto di tale obbligo sia derivata la decadenza o prescrizione del diritto di credito (oppure della sola prescrizione per le partite affidate fino al 31.12.2024), l’ente potrà notificare apposito atto di contestazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a pena di decadenza, entro 180 giorni decorrenti:

  1. dalla comunicazione di avvio del procedimento;
  2. ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla richiesta.

L’atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l’esposizione analitica delle motivazioni per cui si ritiene che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è responsabile dell’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito. Quest’ultima può produrre osservazioni entro 90 giorni dalla notificazione dell’atto di contestazione, mentre l’ente creditore, a pena di decadenza, entro 60 giorni, notifica all’agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento o rigetto delle predette osservazioni.

In caso di rigetto delle osservazioni, l’Agente della riscossione può:

  • definire la controversia mediante pagamento di una somma pari a 1/8 dell’importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo;
  • presentare ricorso alla Corte dei conti.

In mancanza di definizione agevolata o ricorso, la somma dovuta dall’agente della riscossione è pari a 1/3 dell’importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.

Infine, la responsabilità dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è attenuata, prevedendo che le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell’attività di riscossione non comportano l’avvio di giudizi di responsabilità contabile. Fanno eccezione le ipotesi in cui la prescrizione o decadenza del diritto di credito siano state causate da una condotta dolosa o caratterizzata da colpa grave.