Adempimenti Iva per chi presta servizi elettronici e non
di Clara PolletSimone DimitriL’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 3 del 6 febbraio 2020, ha escluso dalla definizione di servizi elettronici l’applicazione che consente di visualizzare l’offerta di ristoranti italiani affiliati ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti (consumatori residenti in Italia); ne consegue l’obbligo di fatturazione o certificazione dei corrispettivi con trasmissione telematica degli stessi.
Ricordiamo che le operazioni di commercio elettronico nei confronti di consumatori privati si distinguono in commercio elettronico indiretto, equiparabile alle vendite per corrispondenza (nelle quali la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la merce a domicilio secondo i canali tradizionali) e diretto, considerato ai fini Iva prestazione di servizi.
I “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, di cui alla Direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione (articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011).
In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
f) i servizi elencati nell’allegato I al Regolamento Ue 282/2011 (come ad esempio hosting di siti web e di pagine web; installazione automatica online di filtri per i siti web; fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web).
Nell’ambito di applicazione delle regole relative ai servizi elettronici non rientrano: i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica, i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione, i servizi di help desk telefonico, i servizi di conservazione dei dati off line, i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengono elettronicamente.
La distinzione tra i due tipi di attività si traduce in una diversa forma di giustificazione delle operazioni ai fini Iva. Nell’ambito del commercio al minuto, l’articolo 22, comma 1, numeri 1 e 6-ter, D.P.R. 633/1972, prevede che l’emissione della fattura non sia obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:
“1 – per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; …
6ter – per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”.
L’articolo 1 D.M. 27.10.2015 esonera dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi “le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.”
Ritornando ai chiarimenti forniti, l’utilizzo della piattaforma oggetto del quesito, con relativi (eventuali) costi addebitati ai consumatori, non rientrando nel concetto di “servizi elettronici”, non può beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, rispettivamente previsti dall’articolo 22, comma 1, numero 6-ter), D.P.R. 633/1972 e dall’articolo 1 D.M. 27.10.2015, ma ricade nelle regole generali, dovendo quindi essere documentato tramite fattura ex articolo 21 del decreto Iva (se richiesta dall’utente), ovvero tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri, in base all’articolo 2 D.Lgs. 127/2015.
Le medesime regole generali trovano applicazione in riferimento al servizio di consegna degli ordini, per il quale va escluso il carattere accessorio rispetto alla cessione dei beni se non effettuato dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese.