Adesione allo scudo fiscale nulla se il rimpatrio è fittizio
di Angelo GinexÈ nulla l’adesione allo scudo fiscale prestata dal contribuente che simuli di aver convertito il proprio patrimonio detenuto all’estero in azioni di un fondo d’investimento e di aver inviato i relativi certificati ad un intermediario abilitato tramite cui operare il rimpatrio di detto patrimonio, facendo confluire le disponibilità liquide da scudare in società estere conferite in trust la cui titolarità è riconducibile al contribuente stesso. È questo il principio sancito dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza del 25 settembre 2017, n. 2623.
La vicenda trae origine dalla notificazione di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria disconosceva l’operazione di adesione al c.d. scudo fiscale due di cui al D.L. 12/2002, ritenendo che il contribuente avesse simulato il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all’estero. A seguito del parziale accoglimento dell’impugnazione di tale avviso, il contribuente proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, eccependo, tra gli altri motivi, l’illegittimo disconoscimento dell’operazione di scudo fiscale, stante la presenza di disponibilità finanziarie all’estero alla data di presentazione dell’istanza.




con fatturazione mensile
con fatturazione anticipata

