Affiancamento degli under 40 ancora in cerca del decreto
di Luigi ScappiniL’articolo 6 della Legge 154/2016, il cd. Collegato agricolo, introduce un importante e innovativo strumento per cercare di agevolare e incentivare, da un lato, l’inserimento dei giovani in agricoltura e, dall’altro, il ricambio generazionale che da sempre rappresenta un tallone d’Achille per il settore.
Tuttavia, come purtroppo spesso accade, a distanza di quasi un anno dall’emanazione della Legge, la norma è ancora carta morta in quanto il previsto decreto con cui disciplinare la materia non è ancora stato emanato.
Tale decreto dovrebbe essere adottato nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La previsione è sicuramente innovativa in quanto, a differenza delle precedenti disposizioni atte a favorire il subentro dei giovani e il ricambio imprenditoriale che hanno sempre mirato a supportare da un punto di vista economico finanziario l’operazione, con l’articolo 6, di fatto, viene introdotto una sorta di apprendistato nel senso che si ragiona in termini di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani.
Questi ultimi, che possono essere organizzati anche in forma associata, oltre ad avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, devono anche non essere proprietari di terreni agricoli.
L’obiettivo che il Legislatore si pone con l’introduzione nel panorama italiano delle società di affiancamento è quello di un graduale inserimento nel tessuto imprenditoriale dei giovani attraverso l’affiancamento con soggetti già operativi nel settore specifico.
Tale processo, tuttavia, sulla falsariga di quanto previsto per il mondo lavorativo generale, non potrà mai essere superiore a 3 anni.
Non tutti i giovani interessati, però, potranno accedere a questa forma di affiancamento in quanto è richiesto che alla base del rapporto vi sia un solido progetto imprenditoriale.
A tal fine, il decreto legislativo dovrà individuare le modalità con le quali presentare, a cura dell’aspirante giovane imprenditore agricolo, un progetto imprenditoriale che deve essere posto a base del rapporto di affiancamento e che deve essere sottoscritto da parte dell’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato.
Nel progetto, inoltre, debbono essere individuati gli obblighi reciproci tra i due contraenti.
Nell’intenzione del Legislatore vi è la piena regolamentazione del rapporto tra i soggetti coinvolti, sia in vigenza di rapporto sia a chiusura dello stesso.
A tal fine è prevista l’individuazione di forme di garanzia per l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche, nonché di forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l’utilizzo dei mezzi agricoli.
Sempre per quanto concerne la vigenza del rapporto, il decreto dovrà individuare le modalità con le quali dovranno essere ripartiti gli utili in ragione di una compartecipazione all’esercizio dell’impresa.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto, sarà possibile riconoscere una compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo.
Al termine del periodo di affiancamento vi potrà essere il subentro del giovane agricoltore nell’esercizio dell’impresa e per questa fase, che si presenta alquanto delicata, il Legislatore dovrà individuare le modalità con le quali potrà essere gestita la chiusura del rapporto in un ventaglio di alternative.
In particolare le possibili soluzioni sono:
- trasformazione del rapporto tra l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;
- trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
- forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati precedentemente.
Altro aspetto che deve essere attentamente valutato è quello relativo ai miglioramenti ottenuti nel corso del rapporto di affiancamento.
Come detto, il giovane aspirante imprenditore dovrà presentare un progetto imprenditoriale che deve essere posto a base del rapporto di affiancamento e che deve essere sottoscritto da parte dell’agricoltore. Ecco che allora al termine del rapporto è presumibile che vi siano state delle migliorie fondiarie per le quali il decreto dovrà individuarne il regime, anche in deroga alla legislazione vigente (articolo 16 e ss. Legge 203/1982).
Da ultimo, ma non meno importante, sarà riconosciuto un diritto di prelazione al giovane imprenditore in ipotesi di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento. Sarà compito del decreto stabilire quale prelazione riconoscere, se quella esclusiva del coltivatore diretto di cui all’articolo 8, comma 1, L. 590/1965 o quella riconosciuta anche allo Iap (la cosiddetta prelazione del confinante) di cui all’articolo 7, L. 817/1971.