6 Novembre 2024

Affitto coattivo di terreni agricoli del de cuius e limiti testamentari

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

Il passaggio generazione rappresenta, nel comparto primario, uno dei momenti maggiormente critici, in quanto su di esso grava il rischio di un’eccessiva polverizzazione del patrimonio terriero, con conseguente ed inevitabile riduzione dell’indice di competitività delle aziende agricole.

A tal fine, il Legislatore, in occasione della riforma dei contratti agrari, avvenuta a mezzo della L. 203/1982, ha introdotto una norma avente il precipuo scopo di favorire la conservazione e la continuità dell’attività di coltivazione, incentivando, al contempo, la permanenza della coltivazione in ambito famigliare.

Ai sensi dell’articolo 49, L. 203/1982, infatti, è previsto che, nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino a esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di coltivatori diretti o Iap (imprenditori agricoli professionali), hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi, anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
9,99 + IVAal mese
Abbonamento mensile
con fatturazione mensile
8,99 + IVAal mese
Promozione primo anno
con fatturazione anticipata
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF