10 Luglio 2018

Affitto d’azienda

di EVOLUTION
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Con il contratto di affitto d’azienda, il concedente, proprietario del bene, attribuisce l’intera gestione dell’azienda di cui è proprietario a un soggetto terzo, affittuario, che si obbliga a “gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Operazioni straordinarie”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la normativa di riferimento in materia di affitto d’azienda.

Nel contratto di affitto l’oggetto è l’azienda, considerata come il complesso unitario di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la produzione di beni e servizi, dietro il corrispettivo di un canone periodico e per un periodo di tempo determinato.

Il contratto richiede obbligatoriamente la forma scritta (c.d. forma ad probationem), tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, salva l’osservanza delle forme dovute dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (immobili, automezzi, ecc.), o per la particolare natura del contratto.

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