21 Luglio 2015

Affitto d’azienda: aspetti civilistici

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Nel codice civile, è rinvenibile una sola disposizione rubricata all’affitto d’azienda, l’art. 2562 c.c., che, però, rinvia alle norme sull’usufrutto di cui al precedente art. 2561 c.c.: il contratto è soggetto alla medesima disciplina prevista per la cessione d’azienda, individuata dall’art. 2556 c.c., che ne dispone la redazione in forma scritta, poichè richiesta per la prova ed ai fini dell’opponibilità nei confronti dei terzi. Tale atto deve essere trasmesso, a cura del notaio rogante od autenticante, all’Agenzia delle Entrate (entro 20 giorni) e al Registro delle imprese (non oltre 30 giorni).

Trovano, inoltre, applicazione altre disposizioni civilistiche riguardanti la cessione d’azienda: in primo luogo, l’art. 2557 c.c., per effetto del quale il concedente è tenuto ad astenersi – per tutta la durata del contratto di affitto d’azienda – dall’avviare una nuova impresa idonea a sviare la clientela del complesso affittato, salvo che le parti vi abbiano espressamente derogato nel contratto di affitto d’azienda. Il divieto di concorrenza costituisce un effetto naturale del contratto di affitto, che può, pertanto, essere derogato dalle parti solamente per espressa pattuizione.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
9,99 + IVAal mese
Abbonamento mensile
con fatturazione mensile
8,99 + IVAal mese
Promozione primo anno
con fatturazione anticipata
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF