1 Aprile 2021

Affrancamento dell’avviamento nelle aggregazioni professionali

di Barbara Marrocco di MpO & Partners
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Nel precedente contributo “Bonus aggregazioni e professionisti: un’opportunità da incentivareè stata analizzata la disciplina del bonus aggregazioni prevista dal DL 34/2019 (decreto crescita) in relazione all’applicabilità della relativa agevolazione fiscale alle aggregazioni di attività professionali.

In sintesi, tale normativa ammette il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori risultanti dalle operazioni straordinarie effettuate da società di capitali (e soggetti ex art. 73, c. 1, Tuir) dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, fino a un massimo di 5 milioni di euro.

In particolare, è possibile affrancare gratuitamente:

  • il disavanzo da concambio, in ipotesi di fusione o scissione tra soggetti indipendenti;
  • l’avviamento o l’incremento di valore dei beni strumentali materiali/immateriali, in ipotesi di conferimento ex art. 176 Tuir.

Allo stato attuale, appare evidente che tale incentivo non possa essere sempre utilizzato nelle aggregazioni professionali perché spesso si è in presenza di attività protette esercitate in forma individuale, che non consentono di applicare la norma.

Un ulteriore limite è legato al vincolo inderogabile previsto dalla normativa in relazione all’indipendenza dei soggetti coinvolti nell’operazione (non far parte dello stesso gruppo societario, non essere legati da rapporti di partecipazione superiore al 20% e non essere controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ex art. 2359), in assenza del quale decade l’agevolazione.

Pertanto, se anche l’attività professionale è esercitata in forme previste dalla normativa (es. attività odontoiatrica esercitata tramite s.r.l.) è necessario valutare la possibilità di decadenza dell’agevolazione qualora, nei primi quattro periodi di imposta, la società risultante intenda effettuare ulteriori operazioni straordinarie oppure cedere i beni oggetto dell’affrancamento gratuito.

Se ricorrono le condizioni, inoltre, è possibile applicare la fattispecie prevista dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) che ammette la trasformazione in credito d’imposta delle imposte anticipate (DTA) derivanti da eccedenze ACE e dalle perdite fiscali pregresse.

Anche in tal caso è previsto il vincolo dell’indipendenza dei soggetti coinvolti nell’operazione, ma è ammessa una deroga se entro un anno dalla data di acquisizione del controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda (deliberate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021).

Se applicabile, la conversione in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione del 25% delle DTA trasformate.

Qualora si realizzino aggregazioni di attività professionali che permettono di sfruttare le sinergie esistenti e generare nuovo valore economico, se le normative specifiche sopra indicate non sono applicabili, è possibile comunque valutare l’applicazione dei regimi opzionali di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio risultanti da un’operazione straordinaria di conferimento d’azienda, fusione o scissione.

In tali ipotesi, infatti, potrebbe essere possibile optare per il regime di riallineamento ordinario disciplinato dall’art. 176, comma 2, Tuir o per il regime ‘speciale’ o ‘derogatorio’, disciplinato dall’art. 15, D.L. 185/2008 al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici (fiscalmente neutri in assenza di opzione) risultanti dall’operazione.

Sono ammessi ai due regimi impositivi sia le società di capitali che le società di persone e gli enti non commerciali.

 

Affrancamento ordinario (art. 176, comma 2, Tuir)

Il soggetto beneficiario può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata realizzata l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’affrancamento, in tutto o in parte dei disallineamenti di valore relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta.

 

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