27 Dicembre 2022

Affrancamento fiscale delle polizze assicurative non sempre possibile e conveniente

di Fabrizio RicciGianluca Cristofori
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L’articolo 27, comma 2, del Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2023, nella sua formulazione approdata in Parlamento per intraprendere l’iter di approvazione, prevede la possibilità di “affrancare” fiscalmente i redditi impliciti nelle polizze assicurative di cui ai rami primo e quinto secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, ovverosia, rispettivamente, le assicurazioni sulla durata della vita umana e i contratti di capitalizzazione.

Più in dettaglio, la proposta normativa prevede che, “Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V […], i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi […], costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. […]”.

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