10 Marzo 2016

Agea aggiorna i requisiti dell’agricoltore in attività

di Luigi Scappini
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Agea, con la
circolare
n.
121 del 1 marzo
2016, ha ridelineato le
caratteristiche che deve avere l’
agricoltore in attività, figura operante nel comparto agricolo di recente introduzione, ma di fondamentale importanza in quanto l’articolo 9 del
Regolamento Ue
n. 1307/2013 stabilisce che “
Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b).”.
In altri termini, per poter
fruire dei
pagamenti
diretti e quindi dei
contributi comunitari contenuti nella Pac (2014-2020) è
necessario
essere un
agricoltore in attività.
A tal fine, si considerano tali le
persone
fisiche o
giuridiche che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, DM 6513/2014, al
momento della
presentazione della
domanda di aiuto, dimostrano di possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti:
  • iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, Iap, coloni o mezzadri;
  • possesso della partita Iva attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con la maggior parte delle superfici agricole ubicate in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo.
La
partita
Iva attiva in campo agricolo è quella individuata dal
codice ATECO 01 agricoltura.
Agea ricorda che, in caso di assenza di partita Iva, l’articolo 1, comma 2, DM 26 febbraio 2015, nonché la nota del 26 novembre 2015 del Mipaaf, protocollo n. 6518, stabiliscono che l’agricoltore può essere considerato attivo al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
1) quando, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, DM 6513/2014, ha
percepito nell’anno precedente pagamenti diretti per l’ammontare
massimo di:
  • 5.000 euro se l’azienda ha la maggior parte delle proprie superfici agricole ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
  • 1.250 euro negli altri casi;
2) se, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, DM 6513/2014, al momento della presentazione della domanda di aiuto, risulti
iscritto all’Inps in qualità di coltivatore diretto, Iap, colono o mezzadro;
3) se, in
estrema
ratio, si verifica una delle deroghe previste:
  • importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale precedente;
  • presenza di attività agricole non insignificanti, fattispecie che si verifica quando alternativamente:
    • si verifica il requisito del limite dell’importo annuo dei pagamenti diretti di cui sopra;
    • i proventi totali ottenuti da attività agricole ex articolo 11, Regolamento (UE) n.639/2014 nell’anno fiscale più recente sono almeno pari a 1/3 del totale;
    • se l’attività principale è agricola. A tal fine il requisito si ritiene soddisfatto al rispetto dell’iscrizione all’Inps.
Parimenti, in ipotesi di
esistenza della
partita Iva, attivata però in campo agricolo
posteriormente al 1° agosto 2014, l’agricoltore si considera attivo al verificarsi di
almeno
uno dei seguenti
requisiti:
  1. sia iscritto all’Inps ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), D.M. 18 novembre 2014;
  2. come previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 639/2014, l’importo annuo dei pagamenti diretti sia almeno pari al 5% dei proventi ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente;
  3. sia nella condizione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 639/2014;
  4. sia nella condizione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, primo comma, del Reg. (UE) n. 639/2014.
Caso differente è quello per cui il nostro imprenditore, pur rientrando nell’
ultima casistica (apertura della partita Iva posteriormente al 1° agosto 2014 o sua estensione al comparto agricolo a partire dal 2 agosto 2014), abbia proceduto alla
presentazione della domanda unica Pac e non possieda né un importo dei pagamenti diretti né proventi ottenuti da attività agricole riferiti all’anno precedente. In tale fattispecie, la circolare Agea, precisa che si applica la disciplina del
pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro, ai fini della verifica della significatività dell’attività agricola svolta e del conseguente possesso del requisito di agricoltore in attività.
Si considerano inoltre agricoltori in attività i soggetti che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, DM 6513/2014, hanno percepito nell’
anno precedente pagamenti diretti per un importo massimo pari a
1.250 euro, elevati a 5.000 nel caso di aziende con superfici agricole ubicate in prevalenza nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Infine, sono previste alcune
deroghe che permettono l’assunzione della qualifica di agricoltore in attività e, precisamente, si considerano tali:
  • gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno in gestione gli usi civili e
  • i soggetti per i quali è verificabile il sussistere di una delle seguenti condizioni:
    • l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole;
    • le sue attività agricole svolte non sono insignificanti e
    • l’oggetto sociale o l’attività principale è agricola.
 
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