5 Dicembre 2019

Agenti e rappresentanti: richiesta di applicazione della ritenuta “ridotta”

di Raffaele Pellino
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La scheda di FISCOPRATICO

Entro il prossimo 31 dicembre gli agenti ed i rappresentanti di commercio, che si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o terzi, possono richiedere al proprio committente, preponente o mandante (mediante apposita “dichiarazione” in carta semplice), l’applicazione della ritenuta in misura “ridotta”, ossia che la ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o Ires sia commisurata sul 20% (anziché sul 50%) dell’ammontare delle provvigioni.

La richiesta inviata entro il 31/12/2019, in particolare, permetterà l’applicazione della ritenuta “ridotta” sulle provvigioni del 2020.

Tuttavia, per meglio comprendere detta disposizione facciamo un passo indietro.

Come noto, ai sensi dell’articolo 25-bis D.P.R. 600/1973, sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di agenzia va operata una ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 23%; tale ritenuta va applicata – in generale – sul 50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte.

Ora, se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio dell’attività si avvalgono in via “continuativa” dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta va applicata sul 20% (anziché sul 50%) dell’ammontare delle stesse provvigioni.

Per poter fruire di tale riduzione, l’agente o rappresentate, entro il prossimo 31 dicembre, deve predisporre un’apposita “dichiarazione” in carta semplice nella quale – come precisa la circolare 24/1983 – occorre riportare:

  • i dati identificativi del dichiarante;
  • l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi (ciò si verifica allorché il percipiente si avvalga, per la prevalente parte dell’anno, dei suddetti dipendenti o terzi, anche se non delle stesse persone, oppure, se lo stesso si avvale dei soli terzi, quando ha sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi per provvigioni in misura superiore al trenta per cento dei compensi dallo stesso percepiti e imputabili a tale periodo);
  • la data e la sottoscrizione del dichiarante.

Tale dichiarazione deve essere spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale adempimento, secondo il documento di prassi, garantisce sia il percipiente che l’erogatore delle provvigioni circa la sussistenza, per ogni periodo d’imposta, dei requisiti che consentono l’applicazione della minore ritenuta, facilitando i controlli amministrativi.

Nell’ambito del comma 7 del citato articolo 25-bis D.P.R. 600/1973 è prevista la trasmissione anche via pec della predetta dichiarazione, nonché una “validità” della stessa fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

Al riguardo, la circolare 31/E/2014 ha precisato che la dichiarazione, trasmessa con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata, conserverà validità ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta “anche oltre l’anno cui si riferisce”.

Conseguentemente, nel caso in cui siano mantenuti i requisiti previsti, non sarà necessario inviare nuovamente la dichiarazione entro il prossimo 31 dicembre.

Tuttavia, nel caso in cui – in corso d’anno – vi siano “variazioni” delle condizioni che consentono l’applicazione della minore ritenuta oppure ne fanno venir meno l’applicazione medesima, le stesse vanno comunicate – entro 15 giorni dal loro verificarsi – al committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi anch’essa in carta semplice.

L’omessa comunicazione delle “variazioni” relative il venir meno delle condizioni richieste comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 D.Lgs. 471/1997 (ossia da 250 a 2.000 euro). Detta disposizione sanzionatoria opera, oltre che in caso di omessa comunicazione delle variazioni, anche ove la dichiarazione dell’agente o delle altre figure previste sia incompleta o non veritiera (circolare 31/E/2014).

Sono, infine, previste altre due casistiche nelle quali è possibile applicare la ritenuta in misura ridotta.

Nell’ipotesi di inizio di attività, il percipiente che, nel rispetto delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al 20% della base imponibile delle ritenute, deve darne comunicazione (mediante l’apposita dichiarazione) entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o accordi.

Altra ipotesi concerne le “prestazioni occasionali” relative all’attività da cui conseguono provvigioni da assoggettare a ritenuta.

In tal caso, i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui – per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi – si considerano “concluse” le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta.

Tuttavia, tenuto conto dell’occasionalità delle prestazioni, la minore ritenuta sulle provvigioni potrà essere applicata anche se la relativa dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell’operazione, non perviene al sostituto prima del pagamento delle provvigioni.

Il regime forfettario