Agenti e rappresentanti: entro il 31/12 richiesta di ritenuta ridotta
di EVOLUTIONIl primo comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973 stabilisce che i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del medesimo decreto (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, ecc..), con esclusione delle imprese agricole, che corrispondono provvigioni “comunque denominate” per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare, con obbligo di rivalsa, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Ires nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (23%), dovuta dai percipienti.
Per espressa previsione del secondo comma del citato articolo 25-bis, la base imponibile della ritenuta è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni.
Tuttavia, se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse.
Si ricorda che, se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono “direttamente” trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta (articolo 25-bis, comma 4, D.P.R. 600/1973).
Ai fini dell’applicazione della ritenuta, i soggetti interessati possono svolgere la propria attività sia come imprenditori individuali, sia avvalendosi di organizzazioni societarie (società di persone o di capitali) ovvero di altre forme organizzative, e, pertanto, la ritenuta medesima sarà, a seconda, dei casi, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti. Inoltre, ai sensi del comma 8 del citato articolo 25-bis, le disposizioni concernenti l’effettuazione della ritenuta sono applicabili anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Diversamente, non sono assoggettabili alla ritenuta in esame le provvigioni erogate a favore di soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Soggetti tenuti ad operare la ritenuta |
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Di contro, a norma del comma 5 dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, la suddetta ritenuta a titolo di acconto non si applica alle provvigioni percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese “direttamente” alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
- da consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.
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