Agenzia: ancora chiarimenti sulla precompilata
di Comitato di redazioneCircolare n. 11/E che riporta le domande rivoltele, sul tema, dai contribuenti, dai sostituti d’imposta e dagli intermediari.
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I destinatari della dichiarazione;
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Il contenuto;
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Le modalità di accesso;
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L’accettazione o la modifica della dichiarazione;
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La presentazione;
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La gestione del risultato contabile a seguito di presentazione diretta;
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I controlli documentali;
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Le sanzioni;
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I compensi agli intermediari.
Quesito |
Risposta Agenzia |
Per quali contribuenti è predisposto il modello? |
Il 730 precompilato è disponibile per i contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
Dal 2015 non viene più approvato il modello Unico Mini. |
Se per il 2013 è stata presentata una dichiarazione congiunta, il 730 precompilato sarà predisposto in forma congiunta? |
Saranno predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, Se i coniugi intendono presentare il 730 in forma congiunto devono rivolgersi al sostituto, a un CAF o a un professionista abilitato. |
Per quali contribuenti non è predisposto il modello 730 precompilato?
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In linea generale, per i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730. IN particolare per chi:
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Se per il 2013 il contribuente ha presentato ulteriori dichiarazioni correttive o integrative, quale viene Utilizzata? |
Il 730 precompilato non viene predisposto se al momento della elaborazione precompilata è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata sulle dichiarazioni correttive o integrative. |
Se per il 2013 sulla dichiarazione è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata, è possibile in ogni caso ricevere la dichiarazione precompilata? |
La dichiarazione è comunque predisposta, ma non sono riportati nel 730 precompilato i dati che potrebbero essere modificati in esito all’attività di liquidazione, come ad esempio l’eccedenza a credito. Ne viene però dato avviso al contribuente. |
Quali documenti e informazioni saranno a disposizione a partire dal 15 aprile? |
Nei casi in cui la dichiarazione non sia già precompilata completamente, perché manca qualche elemento essenziale, l’esito della liquidazione è disponibile solo dopo la necessaria integrazione da parte del contribuente. |
Cosa contiene il foglio informativo che accompagna la dichiarazione precompilata? |
L’elenco delle informazioni in possesso dell’Agenzia al momento di elaborazione della dichiarazione, suddivise in base ai diversi quadri e sezioni del modello 730, con indicazione della relativa fonte e se il dato è stato utilizzato, anche parzialmente. Per i dati non utilizzati o parzialmente utilizzati, sono indicati i motivi per cui non sono stati integralmente inseriti. |
Quali informazioni delle certificazioni uniche vengono utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione? |
Oltre ai dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle relative ritenute operate dal sostituto vengono riportati:
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Quali sono le informazioni relative agli oneri deducibili e detraibili utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata? |
Le forme pensionistiche complementari non sono tenute a trasmettere la comunicazione in relazione ai contributi versati nell’anno 2014 e, pertanto, per il solo anno 2015, tali informazioni non sono inserite nel modello 730 precompilato, salvo non siano state indicate dal sostituto nella C.U.) |
Quali altre fonti vengono utilizzate? |
Vengono inseriti alcuni dati provenienti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente (modello 730, Unico o Unico Mini). In particolare:
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L’esito della liquidazione è immediatamente disponibile? |
Nel caso in cui sia stato possibile liquidare la dichiarazione, è possibile immediatamente visualizzare anche l’esito della liquidazione (credito o debito) e il prospetto di liquidazione; se invece non è stato possibile procedere alla liquidazione della dichiarazione perché manca un elemento essenziale, l’esito della liquidazione sarà disponibile immediatamente dopo la necessaria integrazione della dichiarazione e comunque prima dell’invio della dichiarazione stessa. Se il contribuente modifica la dichiarazione proposta, l’esito della liquidazione viene ricalcolato in tempo reale. |
In che modo il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata? |
Il contribuente ha la possibilità di accedere direttamente all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia, tramite le credenziali Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi. L’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta: a) online, accedendo al sito internet dell’Agenzia; b) presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche tramite soggetto delegato; c) per telefono. |
E’ possibile accedere alla dichiarazione precompilata tramite altri soggetti autorizzati? |
Il contribuente ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), ad un Caf o a un professionista abilitato, i quali devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante. Il sostituto d’imposta non potrà accedere alla dichiarazione precompilata di un dipendente assunto nel 2015. L’accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, Caf e professionisti può essere effettuato tramite l’invio di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni. I Caf e i professionisti possono anche effettuare l’accesso ad una singola dichiarazione via web. |
Quali informazioni deve contenere la delega per l’accesso? |
La delega contiene l’indicazione del codice fiscale del contribuente, dell’anno d’imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato, della data di conferimento della stessa e la precisazione che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo. La delega ha valore per una sola annualità. Nel caso in cui il contribuente non intenda utilizzare la dichiarazione precompilata, il Caf o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione. |
Quali sono gli adempimenti per la corretta gestione delle deleghe? |
E’ necessario annotare giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante. Per il solo 2015, al fine di semplificare gli adempimenti, la data della delega da riportare nella richiesta della dichiarazione corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico, che deve a deve essere uguale o successiva alla data di conferimento e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata. Inoltre è necessario individuare uno o più soggetti responsabili per la gestione delle deleghe. La corretta acquisizione delle deleghe, l’accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo sono oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate, anche presso le sedi. Inoltre, l’Agenzia delle entrate può richiederne copia a campione, da trasmettere tramite PEC entro 48 ore dalla richiesta. |
Per quanto tempo e come devono essere conservate le deleghe? |
I Caf e i professionisti conservano le deleghe ricevute, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. I sostituti d’imposta, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo. Le deleghe possono essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico, purché, in questo ultimo caso, in formato PDF o TIFF. |
Quali sono le modalità tecniche per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte dei delegati? |
Il Caf, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta trasmettono all’Agenzia un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono le dichiarazioni precompilate, che contiene, oltre al codice fiscale del contribuente, anche alcuni dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, per evitare accessi non autorizzati. Inoltre, nella richiesta devono essere riportati il numero e la data della delega, nonché la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante. Entro cinque giorni il sistema telematico fornisce una ricevuta di accoglimento. In via del tutto residuale, per gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, i soli Caf e i professionisti abilitati, sempre previa acquisizione della delega, possono accedere ad una singola dichiarazione precompilata via web, mediante la compilazione di un apposito modulo e la digitazione di un codice di sicurezza (captcha). In questo caso l’accesso alla dichiarazione avviene in tempo reale. |
Il contribuente può verificare chi ha effettuato l’accesso alla propria dichiarazione? |
Il contribuente può delegare più soggetti e visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo. |
Se il contribuente non risulta tra i soggetti destinatari della dichiarazione Precompilata, il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista sono comunque tenuti ad acquisire la delega? |
Poiché il contribuente e, conseguentemente, gli intermediari al momento in cui effettuano la richiesta non sono in grado di conoscere se è stata completata l’attività di liquidazione, è necessario che gli stessi intermediari acquisiscano comunque la delega. |
Una volta effettuato l’accesso, quali sono le operazioni che può eseguire il contribuente? |
Il contribuente può visualizzare e stampare il proprio modello 730 e il relativo foglio informativo, può accettarlo oppure modificarlo, può versare le somme eventualmente dovute con il modello F24 oppure indicare il conto corrente bancario sul quale ricevere l’eventuale rimborso. Inoltre, è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. E’ necessario indicare un indirizzo di posta elettronica valido, da tenere aggiornato, per ricevere eventuali comunicazioni. |
In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “accettata”? |
Se è trasmessa senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, quali:
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In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “modificata”? |
Se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi, nonché in tutti i casi diversi da quelli contemplati al quesito precedente. |
Se per il 2013 la liquidazione automatizzata ha evidenziato un maggior credito da confermare rispetto al dichiarato, questo viene riportato nella dichiarazione precompilata? |
Se il maggior credito è stato già oggetto di conferma da parte del contribuente, confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione, altrimenti viene riportato nel foglio informativo, con la precisazione che, per confermare tale credito, il contribuente può inserirlo autonomamente. La conferma del maggior credito costituisce sempre una modifica della dichiarazione precompilata. |
Nel caso di presentazione delegata come si esprime la scelta del contribuente in ordine all’accettazione o alla modifica della dichiarazione? |
La scelta è espressa mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente, compilando una delle quattro caselle presenti nel prospetto di liquidazione: 1. Dichiarazione Precompilata – Accettata; 2. Dichiarazione Precompilata – Modificata; 3. Dichiarazione non Precompilata – Sostituto, CAF o professionista non delegato; 4. Dichiarazione non Precompilata – Dichiarazione precompilata non presente. |
Nel caso di dichiarazione congiunta, considerato che il prospetto di liquidazione è unico, come devono essere compilate le caselle? |
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Quali sono le modalità di presentazione? |
Il contribuente può scegliere se presentare la dichiarazione precompilata:
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Quali sono i termini per la presentazione? |
A partire dal 15 aprile il contribuente può visualizzare e stampare la propria Dichiarazione. Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti. A partire dal 1° maggio il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla. Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati. In tutti i casi il termine per la trasmissione è il 7 luglio. |
È possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta? |
Per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente in via telematica all’Agenzia delle entrate. La dichiarazione si considera sempre “modificata”. |
Per i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta è possibile presentare la dichiarazione precompilata? |
E’ possibile presentare la dichiarazione direttamente via web ovvero rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato. Per tali contribuenti i rimborsi sono eseguiti direttamente dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento, anche richiedendo l’addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. |
È possibile continuare ad utilizzare il modello 730 ordinario (non precompilato)? |
È sempre possibile. Il termine per la presentazione è lo stesso previsto per il modello 730 precompilato (7 luglio). |
In caso di presentazione diretta della dichiarazione, come è trasmesso al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione? |
L’agenzia rende disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d’imposta indicato dal contribuente. Se non è possibile raggiungere il sostituto d’imposta, l’Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente. |
Se il sostituto che riceve il risultato contabile della dichiarazione relativa a un soggetto per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio quali operazioni deve porre in essere? |
Se la dichiarazione è stata presentata tramite un Caf o un professionista, il sostituto d’imposta è tenuto a darne informazione al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale con i mezzi più idonei (posta elettronica, fax, posta ordinaria). Se invece la dichiarazione è stata presentata direttamente dal contribuente, il sostituto d’imposta dovrà informare l’Agenzia, mediante una ’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici. Effettuata la verifica, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente. |
Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa direttamente? |
Non è possibile. Soltanto nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a raggiungere il sostituto d’imposta, è possibile:
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È possibile trasmettere un modello 730 Integrativo attraverso un intermediario abilitato anche se il modello 730 originario era stato trasmesso direttamente dal contribuente via web o anche da un altro Caf? |
Valgono i chiarimenti forniti con la C.M. n. 14/E/2013, secondo cui:
Le predette istruzioni valgono nelle ipotesi in cui la dichiarazione originaria è stata presentata al sostituto d’imposta oppure a un Caf o a un professionista. Quindi non è possibile trasmettere un integrativo codice 2 e 3 se il modello 730 originario è stato trasmesso da un altro Caf o professionista, mentre sarà possibile se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente via web. |
Quali sono i vantaggi se la dichiarazione precompilata è accettata senza modifiche? |
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d’imposta, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non si effettua il controllo documentale ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600/73 e non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro. Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o al sostituto d’imposta, con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, invece, si effettua il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro. |
Quali sono i vantaggi, sotto il profilo dei controlli documentali, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche, ad un Caf o ad un professionista abilitato? |
Il controllo documentale si effettuerà nei confronti del Caf o del professionista, anche per i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e non si applicherà il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro. |
Se il modello 730 è presentato con le modalità ordinarie ad un Caf o ad un professionista abilitato, quali sono i vantaggi sotto il profilo dei controlli documentali? |
Si applicano le stesse disposizioni previste nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite un intermediario. |
L’esclusione dai controlli documentali nei confronti dei contribuenti riguarda anche la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni? |
Tale verifica è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa.
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L’esclusione dai controlli documentali in caso di dichiarazione precompilata accettata si riferisce anche ai dati comunicati con la Certificazione Unica? |
L’esclusione dal controllo formale opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e potrà riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la C.U.. |
Quali conseguenze derivano dall’apposizione di un visto di conformità infedele da parte dei Caf e dei professionisti? |
I Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. |
I compensi spettanti a Caf e professionisti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale sono differenziati in base alle modifiche apportate alla dichiarazione precompilata? |
La distinzione tra dichiarazione precompilata accettata e modificata assume rilievo anche in relazione ai compensi spettanti ai Caf e ai professionisti abilitati, che sono infatti differenziati in base alle modifiche apportate. |
Quando si applica il compenso connesso alla dichiarazione precompilata trasmessa con modifiche che comportano “integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata”? |
Per ogni dichiarazione trasmessa l’Agenzia delle entrate effettua un confronto tra la dichiarazione proposta e quella pervenuta, a prescindere da quale casella del prospetto di liquidazione del modello 730 sia stata barrata. |