Agenzia di viaggi che agisce in nome e per conto del viaggiatore
di Marco PeiroloL’agenzia di viaggi organizzatrice (di regola, si tratta di un tour operator) che, per la vendita del pacchetto turistico, si avvale di altre agenzie di viaggio intermediarie deve intestare la fattura al viaggiatore, non essendo corretta l’intestazione all’agenzia intermediaria in quanto quest’ultima agisce in nome e per conto del viaggiatore.
L’agenzia organizzatrice emette la fattura nei confronti del viaggiatore, domiciliato presso l’intermediario, senza separata esposizione dell’IVA, con la dicitura “regime del margine – agenzie di viaggio” e con l’eventuale indicazione della norma, comunitaria o nazionale, di riferimento. La fattura, in particolare, va emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, rappresentato dalla data del pagamento integrale del corrispettivo o, se antecedente, dalla data dell’inizio del viaggio o del soggiorno; il suddetto termine differito è idoneo a consentire all’agenzia organizzatrice di emettere la fattura nei confronti del viaggiatore sulla scorta dei dati forniti dall’agenzia intermediaria.
Ne consegue che la fattura non costituisce titolo per la detrazione dell’imposta e questo sia per le particolari modalità di applicazione del sistema detrattivo che caratterizza il regime speciale dell’IVA applicabile alle agenzie di viaggio, sia per il fatto che trattasi, comunque, di prestazioni con imposta indetraibile.
Dato che il viaggiatore è domiciliato presso l’agenzia intermediaria è quest’ultima che riceve la fattura emessa dall’agenzia organizzatrice e provvede alla relativa consegna o spedizione al viaggiatore.
La fattura in esame è diversa da quella prevista dall’art. 4, comma 3, del D.M. n. 340/1999, posto che l’intermediario ha la possibilità di emettere, su richiesta del cliente, una fattura o un documento equipollente alla fattura emessa dall’organizzatore, per esempio quando il viaggiatore ha esigenza di avere la fattura non ancora ricevuta dall’agenzia organizzatrice. In tal caso, il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall’intermediario deve essere conservato dal medesimo unitamente all’originale della fattura dell’agenzia organizzatrice. La fattura emessa dall’agenzia intermediaria deve recare una numerazione separata e non deve essere annotata nei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi.
L’attività dell’agenzia intermediaria viene remunerata dalla provvigione ad essa riconosciuta dall’agenzia organizzatrice. A tal fine, la provvigione è documentata da una fattura riepilogativa (cd. “autofattura”), emessa dall’organizzatore entro il mese successivo al pagamento. In pratica, per le provvigioni corrisposte agli intermediari, le agenzie che organizzano il viaggio emettono, per conto degli intermediari che agiscono come mandatari con rappresentanza, una fattura riepilogativa mensile per ciascun intermediario recante l’ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte nel corso del mese.
Nel suddetto documento riepilogativo vanno indicati, separatamente, i compensi soggetti a IVA da quelli non soggetti, laddove i primi sono quelli relativi ai viaggi effettuati nell’Unione europea e ai viaggi cd. “misti”, mentre i secondi sono quelli relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, di cui all’art. 9, comma 1, n. 7-bis), del D.P.R. n. 633/1972.
Di regola, l’autofattura ricevuta dall’agenzia intermediaria reca l’esposizione dell’IVA se i servizi turistici sono resi all’interno della UE o sono “misti”. È importante, però, verificare che la provvigione sia calcolata al netto dell’IVA, in quanto l’imposta resta a carico dell’agenzia organizzatrice.
Quest’ultima deve annotare l’autofattura, entro lo stesso mese di emissione, sia nel registro delle fatture emesse, sia nel registro degli acquisti, in modo da rendere fiscalmente neutra l’operazione.
Affinché l’autofattura si consideri “emessa” in base alle vigenti disposizioni in materia di IVA, una copia della stessa deve essere consegnata o spedita all’intermediario che, a sua volta, deve annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, in quanto relativa a corrispettivi dello stesso intermediario, senza contabilizzare, ove dovuta, la relativa imposta, siccome assolta dall’agenzia organizzatrice attraverso il particolare meccanismo descritto, basato sulla doppia registrazione della fattura sia “in entrata” che “in uscita”. La registrazione dell’autofattura da parte dell’intermediario deve essere effettuata in riferimento all’anno cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale. In sede di registrazione occorre riportare il riferimento alla non imponibilità delle provvigioni, se riferite a servizi turistici resi al di fuori dell’Unione europea.
L’agenzia intermediaria, quindi, incassa dal viaggiatore il prezzo di vendita del pacchetto turistico e versa all’agenzia organizzatrice l’importo percepito al netto della provvigione. La documentazione giustificativa dell’operazione è costituita dall’estratto conto dell’organizzatore e dall’autofattura della provvigione.
L’art. 7, comma 4, del D.M. n. 340/1999 dispone che l’intermediario può effettuare l’annotazione delle provvigioni relative a ciascuna operazione senza dovere attendere la copia dell’autofattura da parte dell’organizzatore. In questa ipotesi, la registrazione avviene sulla base di una nota interna nella quale vanno indicati i dati e gli elementi indicati nei documenti contrattuali e contabili scambiati con l’organizzatore (es. estratto conto).