Agenzia ed Equitalia in giudizio: la CTR Napoli conferma la piena autonomia
di Giancarlo Falco
Quando un soggetto decide di impugnare, dinanzi alla Commissione Tributaria competente, un atto della riscossione rientrante nell’elenco di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.546 del 1992, la legittimazione processuale passiva spetta agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero all’Agente della riscossione, a seconda della natura delle contestazioni sollevate.
In particolare, se i motivi alla base del ricorso afferiscono la legittimità propria della pretesa vantata dall’Amministrazione finanziaria e, dunque, la liceità dell’attività da quest’ultima conclusa prima dell’iscrizione a ruolo, l’atto oppositivo deve essere destinato, senza dubbio, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente; viceversa, se i vizi eccepiti dal debitore riguardano esclusivamente la formazione della cartella, si pensi, a titolo di esempio, al mero vizio di notifica, e, pertanto, ineriscono all’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo, legittimato passivo è l’Agente della riscossione incaricato.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in accordo con Equitalia S.p.A., nella Circolare 12 aprile 2012, n.12/E, contenente le istruzioni operative per la corretta gestione del contenzioso derivante dall’impugnazione di atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall’Agenzia delle Entrate.
Sulla scia di quanto già chiarito nel 2008 con il Documento di prassi n. 51/E, quindi, l’Amministrazione reitera l’indipendenza funzionale dei due Enti, ribadendo la piena autonomia esistente tra le attività poste in essere da ciascuno di essi ed affidandogli l’obbligo di valutare in via preliminare la natura delle motivazioni sollevate dal contribuente, così da evitare di resistere in giudizio, ovvero coltivare la controversia, laddove questa fuoriesca dalle proprie competenze.
In linea generale, la condotta degli Uffici deve uniformarsi ai seguenti criteri:
“a) in ogni stato e grado del giudizio l’Ufficio e l’Agente della riscossione curano ciascuno esclusivamente le questioni di propria competenza, assicurando di conseguenza, nelle controversie in cui si fa questione di vizi riferibili alla propria attività, l’espletamento delle difese e degli adempimenti necessari;
b) in riferimento alle pronunce giurisdizionali sfavorevoli, fermo restando quanto detto in premessa in ordine alla comunicazione all’Agente della riscossione dell’eventuale acquiescenza, l’Ufficio e l’Agente valuteranno autonomamente l’interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione ai motivi della soccombenza; conseguentemente ciascuno assumerà l’iniziativa dell’impugnazione per censurare vizi della pronuncia che attengono alla propria attività;
c) l’impugnazione della sentenza deve essere proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio. Per quanto concerne i termini di proposizione delle impugnazioni incidentali, con particolare riferimento ai casi in cui siano parti in causa sia l’Ufficio che l’Agente della riscossione, si rinvia alle istruzioni impartite con direttiva del 27 ottobre 2011, n. 92;
d) l’Ufficio, se chiamato in giudizio per questioni concernenti esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, deve eccepire il difetto di legittimazione passiva, in conformità alle istruzioni impartite con la Circ. 17 luglio 2008, n. 51/E”.
Tali concetti sono stati recentemente assorbiti dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli nella Sentenza n. 5685/32/14 del 23 maggio 2014.
Nel caso di specie, avverso una Sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva condannato l’Ufficio per vizi propri della cartella, il Concessionario della Riscossione non ha provveduto ad impugnare con autonomo atto la sentenza di primo grado ma si è limitata a costituirsi in giudizio a seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.
Al riguardo i giudici hanno osservato che “va esclusa l’ipotesi di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale, tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A., in quanto il fatto che il ruolo formato dall’Agenzia delle Entrate, ente impositore, venga portato a conoscenza del contribuente mediante notifica della cartella di pagamento ad opera dell’Equitalia Sud S.p.A., che opera una mera funzione di notifica, non comporta il venir meno della scindibilità dei motivi di opposizione legati alle rispettive legittimazioni passive dei soggetti citati, (Cass. n° 933/09)”. L’Agenzia delle Entrate, pertanto, “non è legittimata a contestare le eccezioni proposte per vizi propri della cartella in quanto atto di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione”, né può sentirsi legittimata a sostituirsi al Concessionario, unico legittimato passivo, pensando di poter in questo modo sanare la mancata opposizione di quest’ultimo. “L’acquiescenza alla sentenza di primo grado da parte del Concessionario della riscossione, non sanabile dalla successiva tardiva costituzione in giudizio conseguentemente all’appello prodotto dall’Agenzia delle entrate non consente di superare, dunque, la declaratoria di nullità della cartella di pagamento impugnata”.