Agenzie viaggi: la rilevazione dei ricavi di vendita di biglietteria aerea
di Giulio BenedettiLa gestione contabile e fiscale della biglietteria aerea, molto frequente nella pratica quotidiana, si rivela spesso complessa e ricca di particolarità: il riferimento è alla gestione della biglietteria aerea da parte delle agenzie viaggi in regime Iva ordinario, cioè come vendita di servizio singolo (il tipico caso del cliente che entra in agenzia viaggi richiedendo l’emissione di un biglietto aereo) e non nel caso di inclusione del volo aereo in un pacchetto turistico (in tal caso verrebbe applicato il regime Iva speciale 74-ter).
Innanzitutto una premessa: le agenzie viaggi, nella gestione della biglietteria aerea per voli di linea (quei voli cioè organizzati da compagnie aeree aderenti alla IATA, la principale associazione internazionale di compagnie aeree, alla quale generalmente, salvo rare eccezioni, non aderiscono le compagnie low-cost), possono essere dotate di licenza IATA (e quindi effettuare la prenotazione diretta dei voli aerei di linea attraverso l’apposito canale di pagamento denominato BSP – Billing and Settlement Plan) oppure, per le agenzie viaggi non dotate di licenza IATA, possono affidarsi ai cosiddetti “consolidatori” cioè le agenzie viaggi dotate di licenza IATA che effettuano le prenotazioni dei voli di linea per conto terzi.
Di conseguenza, le agenzie viaggi se dotate di licenza IATA possono emettere documento fiscale di vendita per l’intero corrispettivo percepito dal cliente (volo aereo + eventuale commissione di intermediazione addebitata al cliente) e possono ricevere una commissione direttamente dalla compagnia aerea per il servizio di intermediazione.
Bisogna precisare che l’agenzia opera attraverso un “mandato con rappresentanza”, di conseguenza la sua attività consiste nella intermediazione nel rapporto tra compagnia aerea e cliente viaggiatore, con la conseguenza che l’onere di emissione del documento fiscale comprovante l’acquisto del biglietto aereo rimane in capo alla compagnia aerea.
Di conseguenza l’agenzia viaggi non ha alcun titolo per poter emettere fattura relativa al biglietto aereo. Nella prassi quotidiana, però, capita sovente che i clienti richiedano all’agenzia l’emissione di fattura anche per il corrispettivo relativo al volo aereo.
Trattandosi di agenzia viaggi con licenza IATA è consentito alla stessa, previa autorizzazione del vettore aereo, di integrare il biglietto aereo con indicazione della denominazione e della partita Iva del cliente (attraverso una procedura telematica).
In alternativa, le agenzie viaggi senza licenza IATA possono emettere documento fiscale di vendita solo per la commissione di intermediazione addebitata al cliente, ed eventualmente ricevere una commissione dall’agenzia viaggi che agisce come consolidatore.
Per l’acquisto e successiva rivendita di biglietteria aerea le norme di riferimento sono gli articolo 7-quater, comma 1, lettera b), e l’articolo 9 del D.P.R. 633/1972: sono tassati, ai fini Iva, in Italia i trasporti di passeggeri che si eseguono integralmente sul territorio nazionale, mentre i trasporti internazionali risultano rilevanti in Italia solo per la parte effettuata sul territorio nazionale.
Come previsto inoltre dall’articolo 9 del D.P.R. 633/1972, se trattasi di trasporto internazionale, la tratta di territorio percorsa fuori dall’Italia risulta fuori campo Iva, mentre la tratta di territorio percorsa in Italia risulta non imponibile Iva.
Per semplificare l’onerosità di questo calcolo (anche di fronte all’evidenza che spesso le tratte possono subire variazioni in corso, dovute ad esempio a modifiche di tragitto per esigenze meteo) la circolare AdE 37/E/2011 ha consentito di applicare le percentuali forfettarie del 38% di percorrenza nel territorio italiano (e quindi di non imponibilità ex articolo 9, comma 1, n. 1) e del 62% di percorrenza al di fuori del territorio italiano (e quindi fuori campo Iva).
Da precisare che i trasporti effettuati da aerei tra due aeroporti nazionali, anche se attraversano spazi internazionali, sono interamente soggetti ad Iva in Italia (con aliquota 10%).
Di conseguenza questo il trattamento Iva del trasporto passeggeri a mezzo aereo.
Voli nazionali (partenza ed arrivo in Italia)
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Imponibili IVA 10% |
Voli internazionali (partenza in Italia e arrivo estero, o viceversa) |
Non Imponibile Iva articolo 9 comma 1 n. 1 per il 38% del corrispettivo |
Fuori Campo Iva articolo 7-quater comma 1 lett. b) per il 62% del corrispettivo |
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Voli internazionali (partenza ed arrivo in paese estero) |
Fuori Campo Iva articolo 7-quater comma 1 lett. b) per il 100% del corrispettivo |
Particolare attenzione andrà posta nel caso di acquisto di biglietteria aerea da vettori esteri, cioè non identificati fiscalmente in Italia: in tal caso per le operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia (quindi le operazioni imponibili o non imponibili Iva, mentre verranno esclusi i fuori campo Iva) dovranno essere adottati gli accorgimenti di cui all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972 e cioè gli adempimenti relativi all’inversione contabile (reverse charge oppure emissione di autofattura):
- in caso di vettore comunitario, la fattura andrà integrata con inserimento di Iva al 10% (in caso di tratta interamente nazionale) o le causali di non imponibilità Iva articolo 9 (per il 38% del corrispettivo) e fuori campo Iva articolo 7-quater, comma 1, lett. b, (per il 62% del corrispettivo) in caso di tratta internazionale ma con partenza oppure arrivo in Italia;
- in caso di vettore extraUE, dovrà essere emessa autofattura con le medesime caratteristiche di integrazione Iva di cui sopra;
- in caso di tratta interamente internazionale (partenza ed arrivo in paese estero) non dovrà essere svolta alcuna operazione di integrazione od autofattura in quanto trattasi di operazione interamente fuori campo Iva ex articolo 7-quater, comma 1, lett. b).
Si precisa, infine, che per quanto riguarda le operazioni con soggetti comunitari, non vi è alcun obbligo intrastat in quanto in base all’articolo 50, comma 6, del D.L. 331/1993 le operazioni di trasporto passeggeri sono escluse dall’obbligo di compilazione e presentazione del modello intrastat (così come i servizi speciali di cui agli articolo 7-quater e 7-quinquies).