9 Dicembre 2021

Agevolata la donazione anche quando il fondo non è coltivato dal donante

di Luigi Scappini
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Uno dei temi maggiormente a cuore del Legislatore, per quanto riguarda il settore primario, anche in ragione della continua erosione di SAU, se è vero che anche nel 2020 si è registrata una perdita che si attesta intorno ai 5mila ettari, è l’inclusione dei giovani nella filiera produttiva, nonché l’agevolazione del passaggio generazionale.

A tal fine, nel tempo sono state introdotte svariate norme agevolative, alcune con esiti positivi, altre con esiti negativi (leggasi contratto di affiancamento).

Tra le prime vi è sicuramente la previsione contenuta nell’articolo 14 L. 441/1998 con cui è prevista l’esenzione dall’imposta di successione e donazione e l’assoggettamento alle sole imposte ipotecarie in misura fissa nel caso di passaggio a favore di coltivatori diretti o Iap under 40.

L’agevolazione è stata oggetto di una recente interpretazione da parte dell’Agenzia delle entrate, la risposta a interpello n. 671/2021, con cui è stata offerta un’interessante e utile chiave di lettura della norma.

L’agevolazione richiede il rispetto di requisiti sia soggettivi sia oggettivi.

Per quanto attiene i primi, la norma richiede innanzitutto la sussistenza di un vincolo di parentela in linea retta entro il terzo grado tra donante e donatario/i (restano esclusi quindi il coniuge e i collaterali), come confermato con circolare 109/E/2000, a cui si deve sommare il requisito dell’essere coltivatore diretto o Iap, under 40, iscritto alla relativa previdenza agricola.

In alternativa, nel caso in cui il giovane non soddisfi ancora i requisiti di cui sopra, l’agevolazione comunque spetta a condizione che entro 24 mesi dalla donazione sia acquisita la qualifica di coltivatore diretto o di Iap e che, entro i successivi 2 anni si provveda all’iscrizione previdenziale richiesta.

Più complesso è delimitare il perimetro oggettivo dell’agevolazione che è stato modificato nel tempo, ed è su questo che verteva l’istanza di interpello oggetto della risposta n. 671/2021.

In origine la norma faceva riferimento agli atti relativi “a fondi rusticima, per effetto di quanto previsto con l’articolo 6, comma 8, L. 388/2000, il riferimento è stato sostituito dai … beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale“.

Ne deriva che, se fino al 2000 gli atti agevolati erano quelli che riguardavano le donazioni di terreni agricoli, a decorrere dal 2001 i requisiti sono variati; infatti, se è sicuramente vero che i terreni possono rientrare nel perimetro agevolato, è altresì richiesto che, oltre che essere agricoli, devono anche risultare come strumentali.

Nulla questio nell’ipotesi in cui oggetto di donazione sia un compendio coltivato da parte del donatario che intende procedere a un passaggio generazionale verso i figli e, conseguentemente, l’operazione viene agevolata.

Le cose cambiano se, al contrario, i terreni non sono coltivati direttamente da parte del donante ma sono concessi in locazione o comodato ad altri soggetti; in questo caso, venendo meno la strumentalità del fondo, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 671/2021, la verifica dovrà essere effettuata singolarmente.

Nel caso di specie, i terreni oggetto di donazione sono di proprietà del padre e affittati a una società semplice agricola i cui soci sono i figli destinatari dell’atto di donazione. Nonostante i terreni non siano più coltivati da parte del donante, non hanno perso il carattere di beni strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa esercitata da parte dei donatari.

A questo si deve aggiungere l’ulteriore precisazione per cui, nel caso oggetto di interpello, si viene a soddisfare la ratio della norma consistente nel “favorire la continuità dell’impresa agricola”.

In altri termini, la società semplice dei figli ha proseguito nella gestione dell’impresa agricola sul compendio rurale.

Resta da risolvere l’ulteriore requisito, questa volta di natura antielusiva, richiesto dall’articolo 14, comma 2, L. 441/1998, per cui i donatari devono coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno 6 anni.

Ai fini del rispetto del requisito della conduzione, viene in soccorso l’articolo 9 D.Lgs. 228/2001 con cui è previsto che “Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche”, con la conseguenza che fermo restando l’obbligo di concessione in affitto del fondo esclusivamente alla società di cui si è soci, è possibile rispettare il requisito di cui al comma 2 anche quando i terreni non sono coltivati o condotti direttamente in qualità di coltivatore diretto o Iap esercente l’attività in forma individuale.