Agevolata la ristrutturazione dell’agriturismo
di Luigi ScappiniLa Legge 232/2016, la cd. legge di Bilancio per il 2017, è stata sicuramente foriera di importanti novità per il settore dell’agricoltura, che tendenzialmente devono essere lette tutte in senso positivo, infatti, ben note sono l’esenzione Irpef, in riferimento ai redditi fondiari, per il triennio 2017- 2019 prevista in favore dei coltivatori diretti e degli Iap iscritti alla previdenza agricola, la decontribuzione quinquennale per gli under 40 che si approcciano per la prima volta al settore, nonché l’ennesimo intervento sulle aliquote compensative Iva previste per il settore della zootecnia che a questo punto sta attraversando non più una crisi passeggera bensì strutturale.
Proseguiamo l’analisi degli interventi, segnalando, con piacere come il Legislatore, con l’articolo 1, comma 4, L. 232/2016, abbia finalmente ampliato l’ambito soggettivo per la fruibilità del credito di imposta, istituito con l’articolo 10, D.L. 83/2014, e destinato originariamente alle sole strutture alberghiere.
In particolare, il credito di imposta è stato introdotto con l’obiettivo dichiarato di incentivare l’ammodernamento delle strutture turistico-ricettive attraverso il riconoscimento di un credito in funzione del sostenimento di opere di ristrutturazione e ampliamento.
La versione originaria, nonostante da un punto di vista oggettivo facesse rientrare anche gli agriturismi tra le strutture interessate, da quello soggettivo, ne inibiva la fruizione.
L’articolo 10, D.L. 83/2014, infatti, fa espresso riferimento, ai fini del credito, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, ragion per cui, non vi potevano rientrare le attività agrituristiche che si caratterizzano per la circostanza per cui, per essere tali, devono essere condotte e gestite da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135, cod. civ., con la conseguenza che tali soggetti non possono essere parificati agli imprenditori alberghieri che rivestono, ovviamente, natura commerciale.
La legge di Bilancio ha risolto la distonia (evidente soprattutto nel momento in cui il nostro agriturismo non viene più condotto nel rispetto del criterio della prevalenza con conseguente riconduzione tra le strutture turistico alberghiere e “riclassificazione” del nostro imprenditore agricolo in imprenditore alberghiero) e, ai fini del corretto inquadramento degli agriturismi interessati dal credito di imposta, ha rimandato alla definizione degli stessi offerta dalla legge quadro (la L. 96/2006), nonché dalle singole leggi regionali attuative della disciplina.
L’articolo 2, Legge 96/2006, definisce agriturismi “le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.
Gli interventi agevolabili, come individuati dall’articolo 10, comma 2, D.L. 83/2014, sono quelli che riguardano:
- la ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. 380/2001;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- l’incremento dell’efficienza energetica,
- spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi, all’ulteriore condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.
Ulteriore novità introdotta dalla legge di Bilancio è quella che porta a una modifica della percentuale del credito di imposta che passa dal precedente 30% delle spese sostenute al 65%.
Il credito viene esteso al biennio 2017-2018 e per la sua effettività si dovrà attendere, in ragione di quanto previsto al successivo comma 6, l’emanazione, nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio del relativo decreto attuativo che andrà a sostituire il precedente D.M. 7 maggio 2015.
Ulteriori modifiche sono state introdotte per quanto attiene le modalità di fruizione del credito di imposta che, fermo restando il tetto massimo previsto nel rispetto del “de minimis” e, comunque, dell’ammontare complessivo di 200.000 euro, non è più prevista in tre anni d’imposta, bensì in due quote annuali di pari importo.
Sempre l’articolo 1, comma 5, L. 232/2016, individua il limite massimo stanziato rispettivamente in 60 milioni per il 2018, 120 milioni per il 2019 e, infine, 60 milioni per il 2020.
In chiusura si evidenzia che, con avviso del 26 gennaio 2017, al fine di consentire l’erogazione del supporto tecnico-amministrativo agli utenti, il MiBACT ha comunicato la proroga del termine per la compilazione dell’istanza relativa alle spese sostenute nel 2016 alle ore 16,00 del prossimo 3 febbraio.
Conseguentemente il click day avverrà dalle ore 10,00 di martedì 7 febbraio 2017 alle ore 16,00 di mercoledì 8 febbraio 2017.