7 Giugno 2024

Agevolazione prima casa e possessi di altri immobili nel Comune

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa sono disciplinate dalla nota II-bis dell’articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R.  131/1986, e consistono nell’applicazione dell’Iva con aliquota pari al 4%, ovvero dell’imposta di registro con aliquota pari al 2%, nonché delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (pari ad euro 200 per ciascuna imposta). Relativamente all’immobile, lo stesso deve essere innanzitutto considerato abitazione non di lusso (classificato in categoria A, escluso A/1, A/8 e A/9).

L’acquirente può beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, sempreché sussistano le ulteriori condizioni previste dalla richiamata Nota II-bis), all’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR, ovvero che quest’ultimo dichiari, nell’atto di acquisto (e a pena di decadenza dell’agevolazione in commento):

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