5 Febbraio 2024

Agevolazione prima casa estesa ad ogni pertinenza

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Le imposte agevolate per l’acquisto della “prima casa” (Iva 4% o imposta di registro del 2%) si applicano anche per l’acquisto di pertinenze diverse da quelle accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, a condizione che sia presente il vincolo pertinenziale, come previsto dalle norme civilistiche. È quanto confermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2351/2024), secondo cui le norme in materia di acquisto “prima casa” (Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986), laddove affermano che le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, non comportano alcuna compressione della nozione fiscale di pertinenza rispetto a quella civilistica, ma si limitano ad evidenziare con chiarezza che, nel caso di compresenza di più unità immobiliari appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7, una sola di esse potrà fruire del beneficio.

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