- che la Direzione abbia adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo applicabile al caso di specie; e
- che la Direzione abbia fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e anche l’accesso nei termini dell’incarico di revisione, e che tutte le informazioni siano state registrate e riflesse nel bilancio.
Va pure ricordato che il revisore può ritenere che, in aggiunta alle attestazioni scritte che sono espressamente previste dai Principi di revisione, sia necessario acquisire anche altre attestazioni scritte specificamente dirette a supportare altri elementi probativi relativi al bilancio. Il Principio di revisione 580 chiarisce, tuttavia, che, in generale, sebbene le attestazioni scritte forniscano elementi probativi necessari, esse non siano comunque in grado di poter fornire elementi probativi sufficienti e appropriati sugli aspetti a cui si riferiscono; in altre parole, il fatto che la direzione abbia fornito attestazioni scritte attendibili non influisce quindi né sulla natura e né sull’estensione di altri elementi probativi che il revisore dovrà acquisire nell’esperimento delle procedure di revisione applicate allo specifico caso di specie.
Assirevi ricorda come le attestazioni scritte rilasciate dalla Direzione siano, tra l’altro, volte a fornire al revisore conferma della “completezza, autenticità e attendibilità” della documentazione resa disponibile al revisore nello svolgimento delle attività, nonché correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e che siano riepilogate nella lettera di attestazione.
La data dell’attestazione scritta, come specifica il Principio di revisione 580, deve essere quanto più prossima possibile, e comunque non successiva alla data della relazione di revisione sul bilancio. L’attestazione, nelle società che hanno adottato il modello di amministrazione tradizionale, compete agli amministratori che hanno infatti la responsabilità del bilancio d’esercizio e/o del bilancio consolidato.
L’importanza dell’attenzione scritta della direzione della società sul bilancio e sulle informazioni fornite al revisore è tanto rilevante che il Principio di revisione 580 prescrive che il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio qualora:
a) egli concluda che sussistono sufficienti dubbi sull’integrità della direzione tali da rendere non attendibili le attestazioni scritte di cui ai par. 10 e 11 del Principio di revisione 580; oppure,
b) la direzione non fornisca le attestazioni scritte previste di cui ai suddetti par. 10 e 11.
Il Documento di ricerca 251R contiene in allegato i modelli di lettera di attestazione che potranno essere utilizzati dal revisore nelle diverse circostanze, tenuto conto che sarà poi onere del revisore stesso adattarne il contenuto alle particolarità dell’incarico e anche secondo il giudizio che si appresterà a esprimere sul bilancio. In modo particolare, in allegato al Documento, Assirevi produce anche un esempio di lettera di attestazione per la revisione contabile completa sul bilancio d’esercizio e consolidato redatti secondo la disciplina del Codice civile e i Principi contabili italiani, che può costituire un utile riferimento nell’espletamento delle attività a cui sono chiamati i professionisti aventi incarichi di revisione legale.