4 Aprile 2022

Aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale

di Emanuel Monzeglio
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Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in data 31 marzo 2022, ha pubblicato il consueto aggiornamento annuale dei modelli di relazione del collegio sindacale, da redigere in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2021.

Tale aggiornamento riguarda sia l’espressione delle risultanze del lavoro di vigilanza svolto – articolo 2429, comma 2, cod. civ. – sia il caso in cui il collegio è incaricato anche della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

La relazione del collegio sindacale all’assemblea, ai sensi del già richiamato articolo 2429, comma 2, cod. civ., non vede sostanziali novità rispetto a quella dello scorso anno. Si tratta semplicemente di una rielaborazione, rivista e approfondita, alla luce delle recenti novità normative.

In particolare, le novità riguardano l’informativa che i sindaci sono tenuti a fornire sul fatto che sia stata effettuata o meno la segnalazione all’organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 D.L. 118/2021 e la comunicazione ai soci dell’eventuale revoca della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente.

Il secondo modello pubblicato, ovvero la “relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conticonserva la struttura delle precedenti relazioni e, come nel passato, si continua a privilegiare la redazione di tipo unitario – in luogo di due relazioni separate – in quanto può esprimere più adeguatamente, oltre che in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza sia in termini di revisione legale al bilancio.

A tal proposito è importante sottolineare che anche per l’anno 2021, in considerazione delle difficoltà legate alla persistenza della pandemia, è consentita la sola firma del presidente del collegio, precisando tale circostanza.

La sottoscrizione della relazione può avvenire tramite firma elettronica qualificata e successivamente inviata dalla PEC del presidente del collegio alla PEC della società. In alternativa, il presidente del collegio, può inviare con le stesse modalità un file pdf della relazione da lui stesso sottoscritta manualmente.

Qualora non fosse possibile procedere con le due modalità succitate, è possibile altresì inviare la relazione contenente la firma manuale del presidente del collegio sindacale mediante posta elettronica ordinaria dall’indirizzo mail dello stesso all’indirizzo di posta elettronica ordinaria della società. In questo caso è necessario richiedere conferma esplicita di ricezione della mail da parte della società.

Con riferimento al contenuto del modello di relazione unitaria, si evidenza come sia stato necessario tenere in considerazione i riflessi – per il sindaco-revisore – delle novità e dei nuovi obblighi connessi alla redazione dei bilanci dell’esercizio 2021, in seguito alle molteplici novità normative adottate nel corso dell’anno per implementare le misure di sostegno alle imprese, in parte introdotte con riferimento ai bilanci 2020.

In primo luogo, nel caso di utilizzo delle deroghe contabili previste dal legislatore come supporto “temporaneo” alle imprese colpite dall’emergenza pandemica da Covid-19, è necessario per il sindaco-revisore porre molta attenzione alla corretta ed adeguata informativa fornita dagli amministratori nella nota integrativa.

Ove lo si ritenga fondamentale per la comprensione del bilancio, sarà possibile inserire un richiamo di informativa nella propria relazione in conformità al principio ISA Italia 706.

A tal fine, l’Allegato 2 del documento del CNDCEC – reperibile sul sito web – fornisce l’esempio di informativa che i sindaci-revisori sono tenuti a fornire, qualora lo ritenessero opportuno, nel caso in cui la società abbia optato per la sospensione degli ammortamenti e/o per la “sterilizzazione” delle perdite. Nello specifico il paragrafo di riferimento è “Richiamo di informativa – Utilizzo delle deroghe contabili.

L’ultimo aspetto che dovrà valutare il sindaco-revisore, sempre al fine di un eventuale richiamo di informativa, è quello relativo alla valutazione dell’adeguatezza dell’informativa fornita dagli amministratori in relazione ai potenziali effetti economici, negativi, derivanti dalla guerra in Ucraina, tutt’ora in corso.

Pur trattandosi di eventi successivi che non hanno impatto sulle valutazioni di bilancio 2021, richiedono appropriate analisi in termini di informativa da fornire nella nota integrativa principalmente nell’illustrazione dei rischi di business legati all’incremento dei prezzi e in termini di valutazione del permanere della continuità aziendale.