23 Febbraio 2018

Agriturismo alla prova dell’intreccio tra opzioni

di Alberto Rocchi
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Alle condizioni che risultano dal confronto tra il disposto dell’articolo 2135 cod. civ. e le normative speciali di settore, l’attività agrituristica può essere considerata “connessa” a quella agricola, anche se, fiscalmente, sempre produttiva di reddito d’impresa.

L’attività agrituristica può tuttavia fruire del regime fiscale agevolato disciplinato dall’articolo 5 L. 413/1991: riservato ai soli soggetti Irpef (con esclusione quindi delle società di capitali), tale regime prevede la possibilità di determinare il reddito imponibile applicando ai ricavi conseguiti, la percentuale forfettaria del 25%. Analogamente a quanto avviene per altri tipi di reddito eccedenti i limiti dell’articolo 32 Tuir, anche per l’attività agrituristica, il regime forfettario è quello “naturale” con la conseguenza che, in assenza di specifica opzione (da esercitarsi nel quadro VO del Modello Iva) e in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, l’operatore è vincolato alla sua applicazione.

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