11 Aprile 2018

Agriturismo: la forma di impresa che riscopre i sapori della terra e del Paese

di EVOLUTION
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L’attività di agriturismo, disciplinata dalla L. 96/2006 e dalle leggi Regionali, consiste nella ricezione ed ospitalità offerta dagli stessi imprenditori agricoli attraverso l’impiego della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Strutture ricettive”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le caratteristiche principali che l’attività d’impresa deve possedere per essere classificata come “agriturismo”.

L’attività di agriturismo, regolata dalla Legge – Quadro 20 febbraio 2006, n. 96 che rimanda, tuttavia, alle Leggi Regionali la statuizione dei principi generali, criteri e limiti dell’attività, è riservata alle aziende agricole e consiste nella ricezione ed ospitalità offerta dagli stessi imprenditori agricoli attraverso l’impiego della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono, quindi, essere considerate attività agrituristiche, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 delle citata legge – quadro:

  1. l’offerta di ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  2. la somministrazione di pasti e/o bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, comprese bevande alcoliche e superalcoliche, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOPO, IGP, IGT, DOC e DOCG, compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
  3. l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
  4. l’organizzazione, anche all’esterno delle proprietà fondiarie dell’azienda, di attività di tipo ricreativo, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Le citate attività di accoglienza possono essere organizzate congiuntamente o disgiuntamente purché soddisfino i requisiti di connessione con l’attività o le risorse dell’azienda agricola e/o del territorio rurale (attività di cui alla lettera d).

In particolare, le attività ricreative o culturali possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attività, con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale.

Le Regioni, in questo ambito, promuovono e sostengono lo sviluppo dell’agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione. Inoltre, possono incentivare l’acquisto e l’allevamento di cavalli da sella, nell’ambito delle aziende agrituristiche e l’allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio, oltre che incentivare gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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