Ai nastri di partenza il nuovo OCM vino
di Luigi ScappiniÈ stato approvato il decreto Mipaaft con cui vengono riconosciuti contributi a fondo perduto nel settore del vino a fini promozionali (il cd. OCM vino).
In particolare, il decreto definisce le modalità attuative dalla misura prevista dall’articolo 45 Regolamento UE n. 1308/2013.
Possono accedere ai contributi, tra gli altri, le organizzazioni professionali, quelle di produttori di vino, i produttori stessi, i consorzi di tutela, le Ati di produttori di vino, consorzi, associazioni e cooperative, nonché reti di impresa di produttori di vino.
L’articolo 2 definisce produttori di vino le imprese, singole o associate, che sono in regola con le dichiarazioni vitivinicole degli ultimi 3 anni e che, alternativamente, abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione di prodotti a monte del vino propri o acquistati, e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese a esse associate o controllate.
La promozione non può avere a oggetto vini sfusi, bensì confezionati e appartenenti a una delle seguenti categorie: vini di origine protetta, vini di indicazione geografica protetta, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità aromatici e vini con indicazione della varietà.
Esistono 3 tipologie diverse di progetti realizzabili:
- regionali, nel qual caso deve essere promossa la produzione della Regione cui viene fatta la domanda;
- multiregionali, per i quali la domanda è presentata da soggetti aventi la sede operativa in almeno 2 Regioni. In questo caso la promozione riguarderà i prodotti delle Regioni interessate e
- nazionale, da azionare nel caso di soggetti che hanno la sede operativa in almeno 5 Regioni.
Di prassi i progetti possono avere una durata massima pari a 5 anni; tuttavia, le Autorità competenti (Regioni o Mipaaft, a seconda della tipologia di progetto) hanno la possibilità di prevedere, nei propri avvisi, una durata inferiore.
I contributi vengono erogati per la realizzazione delle seguenti tipologie di azioni:
- azioni in materia di pubbliche relazioni, promozione e pubblicità che esaltino gli elevati standard dei prodotti con particolare attenzione agli aspetti legati a qualità, sicurezza alimentare o ambientale;
- partecipazioni a manifestazioni, fiere ed esposizioni a carattere internazionale;
- campagne informative con particolare attenzione alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e alla produzione biologica e
- studi atti a valutare i risultati ottenuti dalle azioni di promozione e informazione. Quest’ultima azione non può incidere, sull’intero progetto presentato, per oltre il 3% del totale.
Il contributo, a valere sui fondi europei, può essere riconosciuto nel limite massimo delle 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto. Tuttavia, tale percentuale può essere incrementata attingendo a fondi nazionali o regionali nel limite massimo di un ulteriore 30%. Tale integrazione del contributo non compente quando il progetto promozionale sia presentato da soggetti privati o comunque quando contenga anche una sola azione che abbia a oggetto in modo inequivocabile la promozione o la pubblicità di uno o più marchi commerciali.
Ne deriva che le spese possono essere finanziate nel limite complessivo dell’80%.
Per ogni progetto, la durata del contributo non può superare 3 anni per un dato beneficiario in un Paese terzo o mercato, sempre di un Paese terzo.
È ammessa la proroga del sostegno per una durata massima di 2 anni, ma solamente a condizione che gli effetti della promozione la giustifichino.
Viene, inoltre, previsto che, in caso di progetti a valere su fondi quota nazionali, il contributo minimo, che non può avere un importo superiore ai 3 milioni di euro, non può essere inferiore a 250 mila euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo e a 500mila euro quando il progetto è diretto a un unico Paese terzo. È data facoltà alle Regioni l’individuazione di un valore minimo differente rispetto a quello fissato sui fondi quota nazionali.
Viene, infine, individuato un criterio di priorità nella valutazione dei progetti ammissibili, di seguito elencati:
- il proponente è un nuovo beneficiario;
- il progetto ha come target un nuovo Paese terzo o un nuovo mercato di un Paese terzo;
- la richiesta di contributo è inferiore al 50%;
- proponente è un consorzio di tutela;
- il progetto ha a oggetto vini a denominazione protetta o a indicazione geografica protetta;
- il progetto è rivolto verso un mercato emergente;
- il proponente produce e commercializza prevalentemente vini prodotti con uve proprie o dei propri associati e
- il proponente ha un’elevata componente aggregativa di pmi e micro imprese.