10 Ottobre 2018

AIRE

di EVOLUTION
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L’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE) rappresenta l’elenco dei cittadini italiani che sono residenti all’estero, secondo quanto disposto dalla L. 470/1988; tale elenco è detenuto presso i Comuni e il Ministero dell’interno.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina prevista per l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero.

L’iscrizione presso l’Aire è obbligatoria per tutti coloro che si sono trasferiti in uno Stato diverso dall’Italia per un periodo superiore a 12 mesi, dal quale ne conseguono una serie di diritti e doveri per il cittadino italiano, L’iscrizione assume rilevanza anche ai fini fiscali in quanto è uno dei criteri individuati dal Tuir al fine di determinare lo Stato di residenza e, quindi, il luogo in cui sono dovute le imposte.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata dal cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all’estero per un periodo superiore almeno a 12 mesi. Devono iscriversi all’Anagrafe non solo i cittadini italiani nati in Italia, ma anche coloro che rivestono tale status, ma sono nati all’estero o hanno acquisito la cittadinanza italiana in un periodo successivo.

L’iscrizione non è dovuta, ai sensi del comma 9, articolo 1 della L. 470/1988, nelle seguenti ipotesi:

  • quando il cittadino si reca all’estero per lavori stagionali;
  • i dipendenti dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi i quali siano stati notificati alle autorità locali.

L’iscrizione all’AIRE deve avvenire su iniziativa del cittadino italiano presentando apposita richiesta all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune di provenienza.

Al modulo di richiesta devono essere allegati:

  • i documenti attestanti l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. permesso di soggiorno);
  • il documento d’identità del richiedente, qualora non provveda personalmente alla presentazione della domanda.

La richiesta di iscrizione deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti dagli Uffici consolari e reperibili nei siti web.

È necessario precisare che l’iscrizione all’AIRE esplica i suoi effetti anche sulla residenza fiscale del cittadino italiano trasferitosi all’estero, ai sensi dell’articolo 2 del Tuir.

Come già definito, l’iscrizione all’AIRE è uno dei criteri utilizzabili per determinare se il cittadino italiano sia un soggetto residente, in quanto come si è avuto modo di vedere l’iscrizione al registro comporta la cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente. Inoltre, per non essere considerato residente, il soggetto deve soddisfare anche gli altri due requisiti del citato articolo 2 e, quindi, non deve risultare residente o domiciliato, secondo la definizione civilistica di cui all’articolo 43 cod. civ., nel territorio dello Stato. Tali requisiti devono sussistere per la maggior parte del periodo di imposta, cioè per almeno 183 giorni in un anno (o 184 se l’anno è bisestile).

In ogni caso, va precisato che nell’ipotesi in cui il cittadino risulti iscritto in un Paese a fiscalità ordinaria (cioè in uno Stato non ricompreso nell’elenco del D.M. 4 maggio 1999), la dimostrazione della residenza fiscale in Italia spetterà agli organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria.

Comuni, ai sensi del comma 16, articolo 83 del D.L. 112/2008 (come modificato dal D.L. 193/2016), devono comunicare entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE all’Agenzia delle Entrate la cessazione della residenza in Italia. Gli Uffici, nell’arco del triennio successivo, verificano che il trasferimento sia reale e non fittizio. Inoltre, i Comuni dovranno inviare specifiche informazioni, cosicché l’Amministrazione finanziaria possa formare specifiche liste di controllo finalizzate a:

  • far emergere attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati;
  • valutare preventivamente i requisiti per l’iscrizione all’AIRE.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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