Aiuti di Stato: le FAQ dell’Agenzia delle entrate
di Carla De LucaA meno di quindici giorni dalla scadenza del 30.11.2022 arrivano i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria in tema di compilazione dell’autocertificazione degli aiuti di stato.
Il termine è peraltro perentorio e non prevede alcuna possibilità di integrazione dei dati.
Vediamo in sintesi i chiarimenti forniti.
Fattispecie | Chiarimento | Esempio |
Allocazione aiuti | Nel caso in cui un contribuente dovesse sforare il limite del massimale stabilito della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l’eccedenza all’interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti), se imputa lo splafonamento ai massimali 3.1 poi innalzati a 1.800.000 euro per impresa unica deve versare gli interessi da recupero. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. |
Nel caso in cui il beneficiario dovesse sforare il limite di 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e non avesse la possibilità di allocare l’eccedenza all’interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti, detta eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, includendo gli interessi da recupero, all’interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto). |
Possibilità di allocare l’intero importo di un aiuto della Sezione 3.1 nella Sezione 3.12 | Il beneficiario degli aiuti può scegliere nell’autodichiarazione se allocare l’aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, se ne ha i requisiti. In presenza dei requisiti per l’accesso alle Sezioni 3.1 e 3.12, egli ha la facoltà, se ha fruito di Aiuti del «regime ombrello», di optare per l’allocazione degli aiuti più aderente alla propria situazione, attestando nell’autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla Sezione 3.12, anche in relazione all’intero ammontare dell’aiuto fruito. | Un’impresa che ha fruito di aiuti del «regime ombrello», senza aver rilevato alcuno splafonamento, che ritiene di allocare l’aiuto per l’intero importo nella Sezione 3.12, barrerà la casella “Sez. 3.12” del Quadro A, senza compilare il quadro D. |
Riversamento degli splafonamenti | Nel caso in cui in forza del superamento dei limiti massimi di aiuto vi sia la necessità di riversare gli stessi, e qualora il superamento dei limiti derivi dall’aver beneficiato sia di aiuti del cosiddetto regime ombrello che di altri aiuti, gli aiuti devono essere considerati in ordine cronologico, con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel «regime ombrello» sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA. Considerato, altresì, che la registrazione degli aiuti del cd. «regime ombrello» avviene successivamente alla data di messa a disposizione/fruizione degli stessi, per i soggetti che hanno beneficiato sia di altri aiuti sia di aiuti del cd. «regime ombrello», l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante riferibile a questi ultimi può essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero con F24 ELIDE (risoluzione 35/E/2022), o tramite scorporo dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. |
Nel caso di un’impresa che ha beneficiato dell’esenzione relativa all’acconto 2020 dell’Irap per un importo pari a 500.000 euro e di una decontribuzione sud, per gli ultimi tre mesi del 2020, pari, anch’essa, a 500.000 euro (Sezione 3.1), in considerazione della circostanza per cui il beneficio Irap sarà registrato successivamente, la stessa potrà avvalersi dell’autodichiarazione per riallocare lo splafonamento. |
Presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA “cessata” | Anche le imprese cessate precedentemente al termine di presentazione dell’autodichiarazione sono tenute al rispetto dell’obbligo. Potrebbe dover restituire, infatti, le somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF. In particolare, l’onere di presentare l’autocertificazione spetta al liquidatore o all’ultimo amministratore. L’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, o solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali. |
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Dichiarazione sostitutiva già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso ad aiuti COVID |
Nel caso del contributo perequativo il modello non conteneva alcun campo con riguardo al “Codice attività”, al “Settore”, alla “Forma giuridica” e alla “Dimensione impresa” la cui compilazione è invece richiesta nell’autocertificazione, per evitare la compilazione del quadro RS del modello dichiarativo 2022. La mancata presentazione dell’autodichiarazione (in quanto “sostituita” dal modello di istanza) comporta l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti di Stato nel quadro RS dei modelli Redditi 2022. |
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Rilevazione nell’RNA del bonus locazioni | I bonus locazioni di cui alle seguenti norme: · L. 178/2020 – Articolo 1, comma 602 “Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per il settore turistico”; · DL 73/2021 Articolo 4, commi 1 – 2 “Estensione credito d’imposta per canoni di locazione”; · DL 73/2021 Art. 4, comma 2-bis – “Estensione credito d’imposta per canoni di locazione devono essere indicati nel quadro RU del Modello Redditi. Pertanto, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.Con il codice credito “H8”, nel quadro RU, va indicato il credito d’imposta commisurato ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, previsto dall’articolo 28 D.L. 34/2020. La misura agevolativa è stata successivamente prorogata dall’articolo 77, comma 1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020, dall’articolo 8 D.L. 137/2020, dall’articolo 4 D.L. 149/2020, dall’articolo 1, comma 602, L. 178/2020 e dall’articolo 4 D.L. 73/2021. L’importo dell’aiuto da registrare in RNA corrisponderà all’ammontare del relativo credito d’imposta maturato e riportato nel rigo RU5 del quadro RU del modello Redditi 2022. |
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Autodichiarazione correttiva | In caso di invio di una prima autodichiarazione contenente errori o imprecisioni, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando entro il termine del 30 novembre 2022 una successiva autodichiarazione correttiva sostitutiva della prima. | |
Mancata compilazione del Modello redditi 2021 | È possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello Redditi 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa. Non è possibile mediante l’autodichiarazione regolarizzare l’omessa indicazione in sede di presentazione del modello Redditi 2021 di aiuti riferibili all’anno 2020. |
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Effetto sostitutivo dell’autodichiarazione rispetto al Modello redditi | L’effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione rispetto al prospetto aiuti di Stato riguarda esclusivamente gli aiuti da indicare nei modelli Redditi 2022, non può sussistere alcun rischio di duplicazione con riferimento ai dati riportati nel prospetto nei modelli Redditi 2021; con riferimento all’anno 2021 la riproposizione dei medesimi aiuti nel quadro RS del modello Redditi 2022 non è errato e non può comportare rischio di duplicazione nel RNA. | |
Autocertificazione già inviata prima della semplificazione: possibile inviare una correttiva | In caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione delle modifiche (e, pertanto, con compilazione del quadro A): · è consentito, nel caso in cui ci si avveda di qualche errore, presentare entro il 30 novembre 2022 una nuova autodichiarazione (con i dati corretti) in forma “semplificata”, barrando la casella “ES”, sempre che il beneficiario degli aiuti rientri tra i nuovi casi di esonero dalla compilazione del quadro A; · è necessario, nel caso in cui il beneficio di cui all’articolo 5 D.L. 41/2021 intervenga dopo il 30 novembre 2022, presentare una seconda autodichiarazione per “DEFINIZIONE AGEVOLATA” (senza la possibilità di barrare la casella “ES”), per integrare i dati originariamente forniti, da compilare secondo le indicazioni fornite a pagina 2 delle istruzioni. Tale seconda Dichiarazione non va, invece, presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella “ES” della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella. |
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Agevolazioni Imu | Le agevolazioni Imu non possono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS dei modelli Redditi (rigo RS401) in quanto trattasi di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle entrate e che non “transitano” nei modelli di dichiarazione dei redditi. Gli aiuti di Stato da riportare nel rigo RS401 dei modelli di dichiarazione dei redditi, infatti, sono solo quelli fiscali per i quali l’Agenzia è tenuta alla registrazione nel RNA e che trovano esposizione anche in altri righi delle predette dichiarazioni diversi dal rigo RS401 (a parte quale eccezione quale, ad esempio, i CFP erogati dall’Agenzia che vanno esposti unicamente nel citato rigo RS401 dei modelli Redditi 2022). |
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Impresa unica che riceve almeno un aiuto del regime ombrello presenta l’autocertificazione | La compilazione dell’autodichiarazione richiede necessariamente l’indicazione di almeno un aiuto tra quelli elencati nella sezione I del quadro A (ad eccezione dell’ipotesi in cui sia barrata la nuova casella “ES”). L’autodichiarazione non dovrà essere presentata dalle imprese rientranti nel perimetro dell’impresa unica che non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto del regime ombrello. I dati richiesti nel quadro B, in cui si definisce il perimetro dell’impresa unica, saranno forniti unicamente dalle imprese rientranti in tale perimetro che hanno beneficiato dei predetti aiuti. |
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Contribuente che ha percepito solo “altri aiuti” non tenuto alla presentazione | L’autodichiarazione non deve essere presentata dagli operatori economici per cui risultano concessi esclusivamente “altri aiuti”. | |
Verifica dei massimali per gli “altri aiuti” | Gli operatori economici che hanno fruito di “Altri aiuti” (diversi da quelli presenti nel “regime ombrello”) per individuare i relativi massimali devono fare riferimento alla specifica decisione di autorizzazione della Commissione europea. | |
Modello Irap 2021 (anno 2020) integrativo | In relazione all’esonero dal versamento Irap (ex articolo 24 D.L. 34/2020) fruito: · oltre i limiti imposti del TF, l’importo eccedente ex articolo 42-bis, comma 5, del D.L. 104/2020 va indicato nel quadro A del modello di autodichiarazione e ai fini del rispetto dei massimali previsti dal TF va considerato al netto di quanto già restituito entro il 30.06.2022. È necessario presentare una dichiarazione integrativa del modello Irap, nel quale è stato indicato l’aiuto di Stato nel rigo IS201, per correggere l’importo dell’aiuto originariamente indicato, sostituendolo con quello determinato al netto del riversamento. Ad esempio, se si è fruito dell’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 per un importo pari a 900.000 e l’importo eccedente il massimale di cui alla Sezione 3.1 del TF, vigente fino al 27 gennaio 2021, (pari a 100.000) sia stato già riversato, ai fini della verifica del rispetto del maggior massimale di 1.800.000, con riferimento ad aiuti successivamente fruiti, l’agevolazione Irap concorrerà per un importo pari a 800.000 e, quindi, il massimale maggiorato risulta non utilizzato per 1.000.000. In tal caso, è necessario presentare una dichiarazione integrativa del modello Irap 2020 per modificare l’importo di 900.000 indicato nel rigo IS201 sostituendolo con l’importo dell’aiuto considerato al netto del riversamento, pari a 800.000. · nei limiti del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021), operando un parziale versamento dell’Irap (100.000) complessivamente dovuta per evitare lo splafonamento (Irap da versare pari a 900.000), l’ operatore può fruire dell’aiuto oltre le soglie originarie – anche attivando la facoltà di accesso alla Sezione 3.12 – in presenza dei requisiti. In ogni caso, dovrà determinare gli interessi da recupero maturati che potranno essere allocati nei massimali più alti pro tempore vigenti (qualora capienti). |
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Riallocamento degli aiuti alla sezione 3.12 | E’ consentito allocare nella Sezione 3.12, nel caso sussistano le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020. | |
Operazioni straordinarie | In caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, l’autodichiarazione va presentata dal soggetto avente causa indicando nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio il codice fiscale del soggetto dante causa e nel riquadro “Rappresentante firmatario della dichiarazione”: · il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale società”; · il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale”. L’applicazione in via analogica di tale impostazione determina nei casi prospettati che entro il 30 novembre 2022 saranno presentate dal soggetto neocostituito (società C) risultante dalla fusione di A e B, tre autodichiarazioni: una per conto della società A, una per conto della società B, entrambe con l’indicazione degli aiuti ricevuti/fruiti prima della fusione, e una ulteriore in cui indicare gli ulteriori aiuti fruiti dalla società C dopo l’operazione di riorganizzazione. |
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Bonus affitti: momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario |
Per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario ai fini dell’autodichiarazione è necessario fare riferimento alla data in cui il canone sottostante l’aiuto è stato pagato, a prescindere se lo stesso faccia riferimento ai mesi di competenza 2020 (tenuto conto del massimale a 1.800.000) o, in alternativa, ad uno degli altri momenti indicati nelle istruzioni ed, in particolare, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022 in ipotesi di crediti maturati e non utilizzati entro tale data o alla data di presentazione del modello F24 contenente l’utilizzo. | |
Identificazione limite della Sezione 3.1 per gli aiuti fruiti dalle imprese agricole dopo la sesta modifica del TF |
Nella dichiarazione sostitutiva viene richiesto di dichiarare, tra l’altro, l’ammontare di aiuti ricevuti dalle imprese agricole, dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022. Al 30 giugno 2022, i massimali di cui alla Sezione 3.1 sono stati modificati ulteriormente ed elevati, per le imprese agricole, a 290.000 euro dalla VI modifica al Temporary Framework. Nonostante questo, il limite da considerare resta euro 225.000. | |
Contribuente che svolge più attività | E’ possibile fare riferimento ai diversi massimali previsti per singola attività esclusivamente per quei soggetti che adottano la contabilità separata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972. | |
Agricoltori in regime di esonero tenuti all’invio |
L’autodichiarazione deve essere inviata anche dall’agricoltore in regime di esonero di cui al comma 6 dell’articolo 34 D.P.R. 633/1972. |