Al contribuente vittorioso spettano anche gli interessi sugli aggi da riscossione
di Angelo GinexIn tema di processo tributario, un aspetto particolarmente interessante concerne le somme che devono essere restituite al contribuente nella ipotesi in cui questo risulti vittorioso all’esito del giudizio, ma nelle more della impugnazione proposta abbia provveduto al pagamento di quanto contestato.
La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 68 D.Lgs. 546/1992, la quale regola, oltre al pagamento del tributo, da parte del contribuente, in pendenza di giudizio (c.d. riscossione frazionata), anche il rimborso delle somme da questi corrisposte nelle more del processo.
Letteralmente la disposizione citata, al comma 2, stabilisce che, se il ricorso proposto dal contribuente viene accolto, il tributo da questi corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Dunque, appare evidente come il contribuente vittorioso all’esito del giudizio abbia diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di tributo, oltre ai relativi interessi.
Per quanto concerne gli atti della riscossione (è il caso, ad esempio, della cartella di pagamento), sappiamo che l’Amministrazione finanziaria, oltre a richiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e relativi interessi, contemplava la corresponsione del c.d. aggio (si rammenta che questo è stato definitivamente abrogato con la Legge di Bilancio 2022). Anche nel sistema degli accertamenti esecutivi, gli importi risultavano maggiorati dell’aggio, dovendo essere pagati prima della trasmissione del carico all’Agente della riscossione.
L’aggio da riscossione è sempre stato considerato come una specie di “tributo occulto” che il contribuente era tenuto a pagare in conseguenza dell’iscrizione a ruolo delle somme richieste.
Tuttavia, la disposizione citata non prevede nulla al riguardo; anzi, sembrerebbe fare riferimento soltanto al “tributo corrisposto in eccedenza” e quindi soltanto agli interessi ad esso relativi. Di qui, pertanto, il dubbio che il contribuente abbia diritto o meno anche agli interessi maturati sugli aggi di riscossione pagati.
La questione assume notevole rilevanza pratica per il contribuente, il quale deve evidentemente sapere a quali somme ha diritto, soprattutto in considerazione del fatto che possono trascorre anche diversi anni dal pagamento delle somme richieste alla pronuncia che gli dà ragione.
Peraltro, si consideri che tale calcolo rileva anche in caso di mancata esecuzione del rimborso, in quanto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 68 citato, il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 D.Lgs. 546/1992 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Sul punto è stata fatta chiarezza da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr., Corte di Cassazione, ordinanza n. 11025 del 26.04.2023), la quale, in estrema sintesi, ha affermato che gli interessi devono essere calcolati anche sulla quota di aggio della riscossione.
In particolare, i Giudici di vertice hanno rilevato che il citato articolo 68, nel prevedere il rimborso d’ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un’obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell’annullamento dell’atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire, come disposto dal comma 2 della norma citata, la restituzione del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali.
Si è altresì precisato – ed è questo l’aspetto più interessante – che fra le voci oggetto di restituzione debba essere ricompreso anche l’aggio da riscossione, che pure non ha natura intrinseca di tributo, poiché costituisce il compenso per l’attività esattoriale, ma che ha “natura accessoria al tributo”, lo stesso fondamento del dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione, in quanto “preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi”.
Per usare le parole della Suprema Corte, considerato che la ratio dell’articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992 è quella di ripristinare la situazione patrimoniale del contribuente prima della decisione, quest’ultimo ha diritto anche agli interessi sull’aggio da riscossione.
Da ultimo si rileva che dovrebbe essere sufficiente chiedere il rimborso “di tutte le somme corrisposte, maggiorate dei relativi interessi”, in quanto tale dizione letterale, così come precisato nella pronuncia indicata, opera un evidente riferimento all’intero novero degli importi dovuti, comprensivi anche dei compensi per l’agente della riscossione.