Al fisco la prova della notifica in caso di plico contenente più atti
di Angelo GinexLa pratica professionale ci pone sempre di fronte a fattispecie diverse di impugnazione. Si consideri l’ipotesi in cui il contribuente proponga ricorso avverso un atto impositivo, contestando (ad esempio) non il difetto di notifica del plico raccomandato, al cui interno vi è la lettera con la quale l’amministrazione lo ha invitato a restituire il questionario compilato e sottoscritto, ma la mancata allegazione del medesimo questionario da compilare e sottoscrivere.
Al riguardo, si rammenta che l’articolo 32, comma 1, n. 4, D.P.R. 600/1973, elenca i poteri di verifica e accertamento che gli uffici dell’amministrazione finanziaria possono esercitare per l’adempimento dei loro compiti. Tra gli altri, è previsto che gli uffici possano inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.
Al fine di comprendere quali siano le soluzioni giuridiche individuate dalla giurisprudenza di legittimità e, di conseguenza, individuare la migliore strategia difensiva per il contribuente, occorre distinguere l’ipotesi in cui il plico raccomandato contenga un solo atto da quello in cui esso contenga plurimi atti.
Nel primo caso, la Corte di cassazione ha fatto leva sulla cd. presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 cod. civ., secondo cui la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (Cassazione n. 22678/2017; Cassazione n. 21852/2016; Cassazione n. 21896/2013).
Quindi, sulla scorta di ciò si affermava che, una volta accertato che il plico asseritamente contenente il questionario è pervenuto all’indirizzo del destinatario, spetta a quest’ultimo dimostrare che il documento non è, invece, presente all’interno della busta.
Inoltre, si precisava che, nel caso di mancata allegazione del questionario alla lettera accompagnatoria che espressamente lo richiamava, il contribuente dovrebbe farsi parte diligente per richiederne altra copia, in virtù del generale obbligo di cooperazione immediata del cittadino con l’amministrazione pubblica, derivante dal disposto dell’articolo 53 Cost.
Nel secondo caso, invece, così come ribadito anche in una recente pronuncia (Cassazione n. 25160/2024), il disposto normativo contenuto nell’articolo 1335 cod. civ. e il cd. principio di vicinanza della prova hanno una portata applicativa differente, che porta ad affermare l’illegittimità dell’avviso di accertamento ove non vi sia prova della notifica del questionario al contribuente.
Innanzitutto, è bene rimarcare che si è in presenza di un’ipotesi in cui il plico raccomandato contiene (o meglio, dovrebbe contenere) più atti, e cioè non solo il questionario di cui si lamenta la mancata allegazione, ma anche la lettera accompagnatoria che ad esso fa riferimento.
Secondo il ragionamento della Corte di cassazione, in via generale è vero che per costante giurisprudenza (ex multis, Cassazione n. 14935/2020; Cassazione n. 16528/2018) la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’articolo 1335 cod. civ. e del cd. principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario medesimo.
Ciò comporta che, laddove il contribuente deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che il mittente assume di aver spedito, egli è onerato della relativa prova.
Tuttavia, occorre precisare che, sempre secondo il ragionamento dei Giudici di vertice, tale regola di diritto non può trovare applicazione quando il plico raccomandato contenga plurimi atti e il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni di essi, poiché nella specie torna a gravare in capo al mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica, ovvero il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta (ex multis, Cassazione n. 18150/2023; Cassazione n. 21533/2017; Cassazione n. 20786/2014; Cassazione n. 20027/2011).
Da tale pronuncia, quindi, possiamo ricavare un importante principio di diritto, molto utile in ottica difensiva per il difensore tributario.
Il principio è che in caso di notifica di un plico a mezzo di raccomandata “destinato a contenere” plurimi atti, se il destinatario assume di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, grava sul mittente l’onere della prova circa il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta.
E tale circostanza, indubbiamente, offre un grande assist per la difesa del contribuente.