Al nudo proprietario il diritto di opzione sulle nuove azioni
di Fabio LanduzziQuando le partecipazioni al capitale di una Spa, quindi rappresentate da azioni, o di una Srl, sono gravate dalla costituzione del diritto di usufrutto, in caso di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione o di sottoscrizione di cui all’art. 2352, co. 2, c.c., spetta al socio titolare della nuda proprietà, così che a questo soggetto saranno attribuite le azioni / partecipazioni di nuova emissione.
In questo senso si esprimono gli Orientamenti societari emessi dal Consiglio Notarile delle Tre Venezie, rispettivamente ai numeri H.G.34 (per le Spa) e I.G.51 (per le Srl).
Le azioni / partecipazioni di nuova emissione sono infatti attribuite al nudo proprietario, in quanto si deve escludere che sulle stesse possa intravvedersi una automatica estensione del diritto di usufrutto il quale, pertanto, continua a gravare solo sulle azioni già in circolazione.
Tuttavia, nulla esclude che gli accordi fra le parti possano diversamente disporre.
In altri termini, nel silenzio degli accordi fra i soci, o delle disposizioni statutarie, è al nudo proprietario che compete il diritto di opzionare e sottoscrivere le azioni rappresentative del capitale di nuova emissione, o le quote di nuovo capitale nelle Srl. Ma è altrettanto possibile che le parti – nudo proprietario e usufruttuario – decidano con un apposito atto di disciplinare diversamente la fattispecie; sarà quindi possibile che essi prevedano consensualmente la facoltà per l’usufruttuario di estendere il diritto di usufrutto anche alle azioni di nuova emissione, a fronte della sua partecipazione al sostenimento degli oneri riferiti alla liberazione delle azioni stesse. Infatti, sottolinea il citato Orientamento notarile, se l’estensione del diritto di usufrutto dovesse avvenire senza concorso alle spese, si realizzerebbe una donazione di cosa futura, come tale nulla ai sensi dell’art. 771, c.c..
Anche in questa circostanza, tuttavia, ossia anche qualora le parti si accordino per l’estensione del diritto di usufrutto alle azioni di nuova emissione, deve essere rispettata la disciplina prescritta dallo Statuto della società emittente per la regolare costituzione del diritto di usufrutto.
A questo proposito, viene però ritenuta legittima una clausola statutaria che, nel porre i limiti e le condizioni alla costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni / partecipazioni sociali, preveda anche un’apposita deroga qualora, proprio in forza dell’esistenza di un accordo di estensione dell’usufrutto alle azioni di nuova emissione, venga richiesta tale estensione da parte dell’usufruttuario.
Sempre in materia di usufrutto, un ulteriore Orientamento societario rubricato ai numeri H.I.18 e I.I.23, afferma la legittimità della applicazione della clausola di prelazione anche al caso della cessione del solo diritto di usufrutto costituito sulle azioni / partecipazioni.
Non solo: è ritenuta legittima anche la clausola che prevede il diritto di prelazione in occasione della costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni già in circolazione. In questa circostanza, ovvero nel caso di costituzione ex novo del diritto di usufrutto, il diritto che viene offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo.