Al via il “Cross Border Ruling” IVA per le operazioni transnazionali
di Marco PeiroloL’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 165827 del 29 dicembre 2015, ha disposto l’istituzione, presso il Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa, di un punto di contatto dedicato per il progetto pilota Cross Border Ruling (CBR), attivato dal Global forum sull’IVA della Commissione europea il 1° giugno 2013 con termine attualmente fissato al 30 settembre 2018.
Il punto di contatto risponde per iscritto alle istanze di CBR presentate dai soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia che intendono effettuare complesse operazioni transnazionali in uno o più Stati membri partecipanti al progetto pilota, che attualmente sono Belgio, Danimarca, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito; è in corso di perfezionamento l’adesione della Polonia.
Le istanze di CBR possono riguardare esclusivamente l’interpretazione della normativa IVA applicabile alle operazioni transnazionali prospettate, mentre la valutazione di elementi fattuali connessi alle citate operazioni transnazionali non può formare oggetto di CBR.
Le istanze vanno presentate al punto di contatto dedicato tramite la casella di posta elettronica: CBR@agenziaentrate.it. Esse, redatte in una lingua a scelta tra italiano e inglese, sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dell’altro o degli altri Stati membri interessati, ovvero in un’altra lingua scelta tra quelle indicate dai medesimi Stati nella sezione del sito istituzionale della Commissione Europea dedicata al progetto CBR (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm).
Il punto di contatto avvia consultazioni con le altre amministrazioni coinvolte, fermo restando che l’effettuazione di tale consultazione non garantisce che si possa addivenire a un’interpretazione della disciplina applicabile concordata dalle amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si possa rispondere all’istanza di CBR.
La presentazione della richiesta di CBR comporta, pertanto, l’accettazione, da parte dell’istante, della condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri interessati dalla fattispecie. La Nota Informativa della Commissione europea prevede che l’istante debba richiedere espressamente l’effettuazione delle consultazioni; l’Agenzia delle Entrate non ha, tuttavia, ritenuto necessario riprodurre tale limitazione in considerazione del fatto che l’interpello nazionale copre già le questioni transnazionali in materia di IVA e, dunque, per le operazioni che interessano l’Italia, l’interesse del contribuente ad attivare la procedura CBR risiede essenzialmente nella possibilità di avere un parere condiviso dalle diverse amministrazioni interessate.
Le risposte fornite alle istanze di CBR si intendono rese nell’ambito della generale attività di consulenza espletata dall’Agenzia delle Entrate, per cui a tali istanze non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente, ex art. 11 della L. n. 212/2000, incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso.
L’attuale lista dei Cross-Border Rulings, aggiornata al mese di marzo 2015, è disponibile al link http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm.