9 Maggio 2024

Al via la comunicazione dei crediti Transizione 4.0

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

È operativa la procedura per la comunicazione dei crediti Transizione 4.0 soggetti al nuovo obbligo di monitoraggio introdotto dall’articolo 6, D.L. 39/2024, e disciplinato dal decreto attuativo Mimit 24.4.2024.

Con la pubblicazione della risoluzione n. 19/E/2024, le compensazioni dei crediti subordinate all’invio di una comunicazione preventiva e/o di completamento erano state sospese, nelle more dell’emanazione di un decreto attuativo che approvasse i modelli di comunicazione.

I crediti d’imposta Transizione 4.0, la cui fruizione è subordinata al nuovo adempimento comunicativo, sono i seguenti:

  • credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0, di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1, L. 178/2020, effettuati dall’1.1.2023;
  • credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui ai commi da 1058 a 1058-ter, articolo 1, L. 178/2020, effettuati dall’1.1.2023;
  • credito d’imposta per investimenti in R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall’1.1.2024;
  • credito d’imposta per investimenti in IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall’1.1.2024;
  • credito d’imposta per investimenti in Design e ideazione estetica, di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall’1.1.2024;
  • credito d’imposta per investimenti in IT finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall’1.1.2024;
  • credito d’imposta per investimenti in IT finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall’1.1.2024.

Ne deriva, in particolare, che i crediti d’imposta maturati per investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati in periodi d’imposta precedenti al 2023, ancorché interconnessi tardivamente, non devono essere comunicati; allo stesso tempo gli investimenti prenotati ante 2023 e incardinati nelle discipline dei commi 1056 e 1057 dell’articolo 1, L. 178/2020, ancorché completati nel 2023, restano esclusi dall’adempimento.

Ai fini della comunicazione e conseguente fruizione dei crediti, è necessario distinguere due casistiche, come precisato all’articolo 1, comma 4, decreto direttoriale Mimit 24.4.2024:

  • gli investimenti in beni strumentali e in R&S&I&D che si intendono effettuare a decorrere dal 30.3.2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, che sono soggetti all’obbligo di invio di due comunicazioni (preventiva e di completamento);
  • gli investimenti in beni strumentali effettuati dall’1.1.2023 (dall’1.1.2024 per R&S&I&D) al 29.3.2024, che sono soggetti esclusivamente all’obbligo di invio della comunicazione di completamento.

Il decreto direttoriale del 24.4.2024 ha approvato due distinti modelli di comunicazione:

  • il modello per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (modulo 1 disponibile sul sito del GSE), composto da un frontespizio e due sezioni (rispettivamente beni dell’allegato A e beni dell’allegato B annessi alla L. 232/2016);
  • il modello per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (modulo 2 disponibile sul sito del GSE), composto da un frontespizio e sei sezioni, relative a ciascuna fattispecie agevolabile.

La procedura di trasmissione dei modelli di comunicazione è attiva dalle ore 12:00 dello scorso 29.4.2024, sul sito del Gestore Servizi Energetici (GSE), e consiste nel salvataggio e nella compilazione dei modelli pdf editabili (modulo 1 e 2), nell’apposizione della firma digitale del legale rappresentante e nell’invio di ciascuna comunicazione, singolarmente, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: transizione4@pec.gse.it

L’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  • Nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita Iva dell’impresa”;
  • Nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita Iva dell’impresa”.

Il contenuto delle comunicazioni relative ai crediti per investimenti in beni strumentali 4.0 contempla:

  • l’inquadramento dei beni negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016;
  • il costo sostenuto in relazione a ciascun bene;
  • il credito d’imposta maturato nel “periodo di realizzazione degli investimenti” e;
  • la ripartizione delle quote di credito negli anni, ai fini compensativi.

Le comunicazioni relative ai crediti per investimenti in R&S&I&D richiedono l’indicazione analitica della composizione dell’ammontare totale di spese eleggibili, della base di calcolo eventualmente nettizzata da altri contributi e sovvenzioni ricevuti, il credito d’imposta maturato nel “periodo di realizzazione degli investimenti e, nell’apposita sezione D, la ripartizione delle quote di credito negli anni, ai fini compensativi.

Non compare più, come accadeva nei previgenti modelli di comunicazione al Mise di cui al decreto direttoriale del 6.10.2021, a cui i nuovi modelli si ispirano, la richiesta di indicazione di eventuali altre sovvenzioni pubbliche fruite sulle medesime spese.