6 Maggio 2021

Al via la proroga delle agevolazioni per il rientro dei cervelli

di Caterina Bruno
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 27/E/2021 del 15 aprile scorso, ha istituito i nuovi codici tributo per effettuare il versamento, del 10 o del 5 per cento dei redditi, necessario per estendere il regime speciale agevolato di cui all’articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015 che prevede, per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano, la detassazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia.

Si tratta del codice tributo “1860” da indicare per effettuare il versamento del 10 per cento dei redditi prodotti dal lavoratore impatriato, in presenza dei requisisti di cui all’articolo 5, comma 2-bis, lett. a), D.L. 34/2019che consentono la detassazione del reddito in misura pari al 50 per cento e del codice tributo “1861” da indicare, in ipotesi di versamento del 5 per cento dei redditi, ricorrendo i requisisti di cui all’articolo 5, comma 2-bis, lett. b), del D.L. 34/2019 per la detassazione del reddito in misura pari al 90 per cento.

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