Al via l’analisi del rischio evasione per le società
di Viviana GrippoL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 31.08.2018 con il quale ha dato il via, in attuazione dell’articolo 11, comma 4, D.L. 201/2011, alla sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari.
Va preliminarmente ricordato che il D.L. 201/2011 (c.d. “decreto Salva Italia”) ha previsto, all’articolo 11, comma 2, l’obbligo per gli operatori finanziari (intesi come banche, società Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, ogni altro operatore finanziario, così come dettagliati nel Provvedimento 20.6.2012) di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che interessano i rapporti di ogni genere da esse intrattenuti. In particolare i dati, da comunicarsi con periodicità mensile o annuale entro il mese successivo all’apertura o cessazione del rapporto o al massimo entro il 15.2 dell’anno successivo a quello cui le informazioni si riferiscono sono, tra gli altri, i seguenti:
- dati identificativi del rapporto,
- saldo iniziale e finale del rapporto relativamente all’anno della comunicazione,
- movimentazioni su base annua per ogni tipologia di rapporto,
- giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di c/c bancari e postali e rapporti assimilati.
Ora, con il provvedimento agostano, l’Agenzia delle Entrate comunica che la stessa provvederà ad una analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali basata sull’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.
In particolare, prosegue l’Agenzia, verranno individuate le società di persone e di capitali per le quali, pur risultando nell’archivio movimenti in accredito:
- non sia stata presentata per l’anno di imposta 2016 la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini Iva ovvero,
- sia stata presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini Iva priva di dati contabili significativi (ovvero dichiarazione presentata ma non compilata).
I soggetti così individuati “potranno” divenire oggetto di ordinari controlli.
Una volta definita la lista delle società di persone e di capitali “a rischio” la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate segnalerà alle Direzioni Regionali o Provinciali l’elenco di competenza comunicando al contempo per ogni posizione:
- il numero di c/c attivi,
- il totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari,
- gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.
Saranno quindi le Direzioni Regionali o Provinciali a valutare le posizioni comunicate ai fini dell’ordinaria attività di controllo e a comunicare gli esiti delle attività di controllo eventualmente svolte alla Direzione Centrale.