14 Gennaio 2021

Al via le compensazioni del credito d’imposta investimenti in beni strumentali

di Debora Reverberi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Con la pubblicazione dell’attesa risoluzione AdE 3/E/2021 di ieri 13.01.2021 sono stati istituiti i codici tributo atti a consentire la fruizione in compensazione dei seguenti crediti d’imposta:

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Non si applicano i limiti annuali di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 e non si applica la preclusione all’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010.

Disciplina ex L. 160/2019

La previgente disciplina del credito d’imposta beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 trova applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 185, L. 160/2019, ai seguenti investimenti:

  • effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
  • effettuati entro il 30.06.2021 se validamente “prenotati” entro il 31.12.2020.

Le regole di fruizione prevedono un utilizzo in compensazione ripartito in n quote annuali di pari importo a decorrere dal 01.01 dell’anno successivo alla data di entrata in funzione o interconnessione del bene.

Più dettagliatamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 191, L. 160/2019:

  • per investimenti in beni materiali ordinari, ex articolo 1, comma 188, L. 160/2019, la compensazione avverrà in 5 quote annuali costanti a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione;
  • per investimenti in beni materiali 4.0 dell’allegato A annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 189, L. 160/2019, la compensazione avverrà in 5 quote annuali costanti a decorrere dall’anno successivo a quello di interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata dall’anno successivo a quello di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per i beni ordinari;
  • per investimenti in beni immateriali 4.0 dell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 190, L. 160/2019, la compensazione avverrà in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno successivo a quello di interconnessione.

Con l’istituzione dei codici tributo è dunque ora possibile compensare la prima quota annuale di credito d’imposta per investimenti effettuati ed entrati in funzione o interconnessi nel 2020 e ricadenti nella disciplina previgente della L. 160/2019.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano i codici tributo istituiti per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2020, con la precisazione che il campo del modello F24anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione nel formato “AAAA”:

 

Codici tributo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019
Tipologia di bene Codice tributo Anno di riferimento Quote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari
(articolo 1, comma 188, L. 160/2019)
6932 Anno di entrata in funzione 5
Beni materiali 4.0
(Allegato A alla Legge 232/2016 e
articolo 1, comma 189, L. 160/2019)
6933 Anno di interconnessione 5
Beni immateriali 4.0
(Allegato B alla L. 232/2016 e
articolo 1, comma 190, L. 160/2019)
6934 Anno di interconnessione 3

 

Disciplina ex L. 178/2020

La disciplina innovata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è caratterizzata da modalità di fruizione accelerate e anticipate dell’agevolazione, che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, L. 178/2020, ai seguenti investimenti:

  • effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022;
  • effettuati entro il 30.06.2023 in caso di valida “prenotazione” entro il 31.12.2022.

Le nuove regole di fruizione prevedono, al comma 1059, un utilizzo in compensazione ripartito in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione o interconnessione del bene.

È ammessa la fruizione in un’unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, limitatamente ai seguenti investimenti:

  • in beni strumentali materiali e immateriali ordinari, inclusi gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile ex articolo 18 L. 81/2017;
  • effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

Più dettagliatamente:

  • per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, ex articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020, la compensazione avverrà in 3 quote annuali costanti (eventualmente in unica soluzione nelle fattispecie sopra esposte) a decorrere dall’anno di entrata in funzione;
  • per investimenti in beni materiali 4.0 dell’allegato A annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 1056 e 1057, L. 178/2020, la compensazione avverrà in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno di interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per beni ordinari;
  • per investimenti in beni immateriali 4.0 dell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 190, L. 160/2019, compensazione in 3 quote annuali costanti a decorrere dall’anno di interconnessione.

Con l’istituzione dei codici tributo è dunque ora possibile compensare la prima quota annuale del credito d’imposta per gli investimenti effettuati ed entrati in funzione o interconnessi a fine 2020 o a inizio 2021 ricadenti nella nuova disciplina.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano i codici tributo istituiti per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2021, con la precisazione che il campo del modello F24anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione nel formato “AAAA”:

 

Codici tributo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex Legge 178/2020  
Tipologia di bene Codice tributo Anno di riferimento Quote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari
(articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020)
 
6935 Anno di entrata in funzione 3
Ridotte a 1*
*nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro
per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Beni materiali 4.0
(Allegato A alla L. 232/2016 e
articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020)
6936 Anno di interconnessione 3
Beni immateriali 4.0
(Allegato B alla Legge 232/2016 e
articolo 1, comma 1058, L. 178/2020)
6937 Anno di interconnessione 3