Al via l’interpello probatorio
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariCon il D.Lgs. n. 156/2015 il legislatore ha riformato la normativa in materia di interpello a partire dal 1° gennaio 2016. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016 sono state fornite le indicazioni operative per la gestione delle istanze di interpello secondo le nuove regole. In questo intervento ci si occupa di analizzare la tipologia di interpello probatorio, ricordando tuttavia che oltre a quella in esame vi sono altre tre tipologie di interpello: ordinario, anti-abuso e disapplicativo.
L’interpello probatorio è regolato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 11, il quale autorizza il contribuente a richiedere all’Amministrazione risposte in merito a fattispecie concrete e personali relativamente alla sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali. I casi espressamente previsti sono i seguenti:
- valutazione in merito alla dimostrazione delle condizioni esimenti previste dall’articolo 110 del TUIR e concernenti le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in paesi cd “black list“;
- dimostrazione delle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 167 del TUIR in tema di Controlled Foreign Companies;
- non applicazione, ai sensi dell’art. 113 del TUIR, da parte degli enti creditizi, del regime proprio delle partecipazioni di cui all’articolo 87 del TUIR a quelle acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia. Nel caso l’ente creditizio non intenda applicare il regime di cui all’articolo 87 e non avesse presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non avesse ricevuto risposta positiva è tenuto a segnalarlo nella dichiarazione del redditi;
- dimostrazione, ai sensi dell’art. 124 del TUIR, in tema di consolidato nazionale, che a seguito dell’effettuazione di operazioni di riorganizzazione generalmente interruttive dello stesso, vi siano ancora i requisiti previsti dall’art. 117 del TUIR e seguenti. Il comma 5 bis dell’art. 124 del TUIR dispone l’obbligo in capo alla società o ente controllante, che intenda continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero a seguito di presentazione non abbia ricevuto risposta positiva, di segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi;
- richiesta di accesso al consolidato mondiale di cui all’articolo 132 del TUIR. L’istanza diventa ora facoltativa, mentre prima era obbligatoria. Vale anche per tale fattispecie la segnalazione da effettuarsi in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi nei casi in cui non sia stata prodotta istanza di interpello oppure anche se prodotta non abbia dato esito positivo;
- esibizione da parte delle società “non operative” dei requisiti di cui all’articolo 30 della L. 724/1994. Il comma 12 dell’art. 7 elimina il riferimento alla facoltà di richiesta di disapplicazione ai sensi dell’art. 37 bis comma 8 del DPR 600/73. Nei casi di non presentazione dell’istanza o di risposta contraria il contribuente è tenuto a darne segnalazione nella dichiarazione dei redditi;
- richiesta di una valutazione, in tema di beneficio ACE, di operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni di benefici, come stabilito dall’articolo 10 del decreto ministeriale 14 marzo 2012. Nei casi di non presentazione dell’istanza o di risposta contraria il contribuente è tenuto a darne segnalazione nella dichiarazione dei redditi
La risposta, scritta e motivata, è notificata o comunicata all’istante entro il termine di 120 giorni e si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente. Inoltre è stato disposto che nel caso in cui la Direzione regionale reputi che una risposta sia soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 11 comma 6 L. 212/2000, provvederà ad inoltrarla comunque alla Direzione Centrale competente. Nella circostanza in cui venga trasmessa l’istanza alla Direzioni Centrale competente, la stessa fornisce direttamente la risposta al contribuente e, ove sussistono i presupposti, provvedono alla pubblicazione della medesima in forma di risoluzione o circolare. La trasmissione di un’istanza alla Direzione Centrale effettuata ai sensi dei punti 2.6. e 2.7 del Provvedimento non ha effetto sul decorso dei termini per la risposta al contribuente.
Il comma 3, relativamente alle disposizioni concernenti il silenzio-assenso, specifica che quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Inoltre si precisa che tutti gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.