Al via lo spesometro 2013
di Francesco ZuechGiovanni Valcarenghi
Domani scade il termine per l’invio del c.d. spesometro 2013 (oppure, elenco clienti e fornitori che dir si voglia) per i contribuenti che, nel corso del 2014, liquidano l’IVA trimestralmente; il giorno 20 sarà invece il turno dei soggetti trimestrali. L’adempimento è stato ormai “assorbito” dagli studi professionali con un approccio pratico operativo sostanzialmente sereno; l’importante è comunicare, senza dannarsi più di tanto per le ipotesi nelle quali mancano istruzioni precise.
Al riguardo, facciamo due precisazioni. La prima attiene due modifiche delle istruzioni che sono passate sostanzialmente sotto silenzio, in recepimento di indicazioni contenute nelle FAQ dello scorso 19 novembre 2013. Innanzitutto, in relazione al quadro SE è stato precisato che nello stesso confluiscono altresì gli acquisti di beni ex art. 7-bis dPR 633/1972 e le fatture per servizi ricevuti da prestatori comunitari che non vengono comunicate negli elenchi Intrastat. Inoltre, in relazione alla casella 6 del quadro FR si precisa che la casella “Reverse charge” va selezionata nelle ipotesi di cui all’articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6 del dPR n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d’oro e d’argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all’articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in un “documento riepilogativo” se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa tipologia. I valori contabili delle operazioni riportate come documento riepilogativo sono comunque sommati, nel quadro riassuntivo, al totale effettuato in reverse charge.
La seconda, invece, riguarda il caso delle operazioni straordinarie che abbiano determinato l’estinzione del dante causa. Le istruzioni contenute nel § 7 del Provvedimento del 2/8/2013 (sostanzialmente analogo al Provvedimento datato 22/12/2010) e nel § 2.2. della C.M. 24/E/2011 forniscono soluzioni comunicative diverse a seconda che lo spesometro riguardi:
- l’anno precedente quello dell’operazioni straordinaria.
- l’anno corrente.
Si ipotizzi una fusione per incorporazione (oppure altre trasformazioni sostanziali soggettive con estinzione del dante causa) con effetto in data 31/10/2013. Seguendo le citate istruzioni, per l’anno precedente (il 2012) andavano presentate dall’avente causa (incorporante) due distinte comunicazioni come segue:
- la prima con i dati 2012 del dante causa estinto (A), indicando nel campo “dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione” la partita Iva dell’estinto (A) e nel campo “dati del soggetto tenuto alla comunicazione” il codice fiscale della società avente causa (B) abbinata al codice 9 da indicare nella casella codice carica;
- la seconda, con i dati 2012 del solo avente causa (B).
Fin qui nulla di complicato. Le cose si complicano, invece, per l’anno corrente (il 2013) poiché seguendole istruzioni ufficiali si dovrebbe concludere per un’unica comunicazione cumulativa che “ingloba” sia le operazioni 2013 ante operazione straordinaria del dante causa (A) sia tutte le altre ante e post fusione dell’avente causa (B).
Tale soluzione crea parecchie difficoltà gestionali perché richiede spesso e volentieri l’interfacciamento fra software diversi (quello della società A estinta con quello della società B), senza trascurare il fatto che tale impostazione darà origine, in seno all’Anagrafe tributaria, ad archivi che non si incroceranno (le controparti del soggetto estinto comunicheranno infatti i dati con la partita Iva dell’estinto e non con quella dell’incorporante).
Anche in una logica di semplificazione, a giudizio di chi scrive, è possibile rintracciare soluzioni alternative nelle specifiche tecniche presenti sul sito dell’Agenzia (punto 3.2.) poiché (diversamente dal passato) le stesse precisano che “è possibile inviare più comunicazioni ordinarie riferite allo stesso soggetto per lo stesso periodo di riferimento” e che “i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati”. Sulla scia di tali indicazioni anche per il 2013 pare quindi possibile effettuare due distinte comunicazioni seguendo le stesse modalità illustrate per il 2012.
Infine, dall’anno successivo alla fusione (il 2014) la situazione andrà a regime e la società (avente causa) presenterà finalmente un’unica comunicazione.